Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA
N. 48
del 3 agosto 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:
ARTICOLO 1
1. L’articolo 55 della L R. 30 gennaio 2008, n. 1 è così sostituito:
“Art. 55
1. Gli alloggi e le unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica,
acquistati dagli assegnatari o dai loro familiari conviventi, ai sensi della
legge 24 dicembre 1993, n. 560, e della legge 8 agosto 1977, n. 513, non
possono essere alienati, anche parzialmente, né può essere modificata la
destinazione d’uso, né su di essi può essere costituito alcun diritto reale di
godimento, per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del
contratto di acquisto e comunque fino a quando non sia pagato interamente il
prezzo. È fatta salva la riduzione dei termini nei casi previsti dall’articolo
4, comma 5, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 24, e successive
modifiche.
2. Decorso il termine indicato al comma 1, l’assegnatario, ovvero i suoi eredi
o legatari, possono alienare l’alloggio. In tal caso, l’alienante è tenuto a
darne comunicazione all’ente già proprietario, il quale può esercitare, entro
novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il diritto di prelazione
all’acquisto, per un prezzo pari a quello di cessione rivalutato nella misura
del tre per cento per ogni anno trascorso dalla stipula dell’atto di cessione,
fino ad un massimo del settanta per cento.
3. Il diritto di prelazione dell’ente già proprietario si estingue se il
proprietario dell’alloggio versa all’ente cedente un importo pari alla somma
della quota del venti per cento del valore dell’alloggio calcolato, sulla base
degli estimi catastali, ai sensi dell’articolo 1, comma 10, primo periodo,
della legge n. 560/93 e della quota variabile decrescente dal quindici per
cento all’uno per cento sullo stesso valore, da individuare secondo l’anno di
distanza rispetto alla scadenza del vincolo di cui al comma 1 del presente
articolo, per gli ulteriori quindici anni.
4. Il diritto di prelazione non opera se la cessione avviene fra eredi
legittimi.”
ARTICOLO 2
Dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione
Campania.
Le Leggi Regionali
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