Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA
N. 48
del 3 agosto 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:
ARTICOLO 1
1. La legge regionale 29 luglio 2008, n. 8, e’ cosi modificata:
a) nell’alinea del comma 5 dell’articolo 1, le parole “Entro centottanta
giorni dall’entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle
seguenti “Entro il 30 giugno 2010”;
b) all’articolo 18, comma 1, la lettera l) è sostituita dalla seguente:
“l) quando, nonostante diffida ad adempiere con assegnazione di un termine non
inferiore ai sessanta giorni, permangono le condizioni previste dal comma 5
dell’articolo 37”;
c) nell’alinea del comma 1 dell’articolo 27, le parole “comma 3” sono
sostituite dalle seguenti: “comma 4”;
d) il comma 2 dell’articolo 29 è sostituito dal seguente:
“2. L’utilizzo delle risorse di cui al comma 1 e’ consentito per le attivit
comportanti un risparmio energetico inclusa l’immissione diretta in piscina ed
e’ autorizzato secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione”;
e) il comma 10 dell’articolo 33 è abrogato;
f) alla fine del primo periodo del comma 12 dell’articolo 36 sono
aggiunte le seguenti parole: “sentite le associazioni di categoria”;
g) al comma 3 dell’articolo 37 le parole “articolo 32” sono sostituite
dalle seguenti: “articolo 34”;
h) il comma 2 dell’articolo 44 e’ sostituito dal seguente:
“ 2. Le istanze di rinnovo delle concessioni, i cui termini sono scaduti alla
data di entrata in vigore della presente legge o i cui termini scadono nei
dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge,
sono presentate in deroga ai termini previsti dall’articolo 4, comma 13, entro
il 31 ottobre 2009”;
i) al comma 3 dell’articolo 44, dopo le parole “possono richiedere” sono
eliminate le seguenti: “ed ottenere”;
l) il comma 8 dell’articolo 44 è sostituito dal seguente:
“8. Le concessioni perpetue date senza limite di tempo, in essere alla data di
entrata in vigore della presente legge, hanno durata di cinquanta anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge e le relative subconcessioni
hanno durata di venti anni, salvo che rispettivamente il concessionario o il
subconcessionario non incorrano in motivi di decadenza.”;
m) all’articolo 44 aggiungere i seguenti commi:
“16. L’applicazione dei commi 3 e 4 del presente articolo, in mancanza dei
regolamenti di attuazione della legge, è differita al 31 dicembre 2009.
17. Nelle more dell’adozione dei regolamenti previsti dalla presente legge, le
concessioni esistenti di acque minerali, termominerali e le autorizzazioni di
acque calde sotterranee, per le quali è stata presentata regolare istanza di
rinnovo, non gravate da parere o nullaosta negativi ed in assenza di
provvedimenti di diversa natura, sono automaticamente prorogate per un periodo
massimo di due anni dall’entrata in vigore della presente legge.
18. Nelle more dell’adozione dei regolamenti previsti dalla presente legge,
non possono essere rilasciate nuove concessioni, fatte salve le
riassegnazioni di quelle dichiarate cessate e quelle da assegnare ai soggetti
che alla data del 12 agosto 2008 erano già titolari di permesso di ricerca;
possono essere altresì rilasciati permessi di ricerca in aree che presentano,
dal punto di vista idrotermale, una sostenibilità qualitativa e quantitativa.
19. In fase di prima applicazione, il termine del 31 gennaio di cui al comma 5
dell’articolo 36 è prorogato al 31 ottobre dell’anno di riferimento.”
n) l’articolo 45 e’ abrogato.
ARTICOLO 2
1. La regione Campania promuove l’istituzione di Parchi delle acque minerali
con finalità di tutela ambientale e paesistica, con particolare riferimento
alla tutela e promozione delle acque. Tali parchi sono gestiti secondo le
forme associative previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
successive modifiche, ricadendo ogni onere in capo ai soggetti associati.
2. Risultano costituiti i Parchi per i quali gli enti locali esprimono o
confermano la loro volontà associativa entro novanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge.
ARTICOLO 3
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno
successivo alla pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.
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