Ad probatiònem [Per la prova], ad substàntiam (per l’essenza” e, quindi, come elemento costitutivo)

Termine usato nella forma nel negozio giuridico;
Ad probationem significa che la legge richiede espressamente la forma scritta come mezzo di prova del negozio giuridico.
Infatti risulta inammissibile la prova per testimoni o per presunzioni semplici quando non vi è un documento scritto dal quale risulti la volontà manifestata dalle parti;
Ad substantiam significa atto pubblico o forma scritta che si impone nei negozi giuridici e solenni, a pena di nullità.
Atti pubblici sono richiesti anche per la donazione o la costituzione di s.p.a. o s.r.l. o per matrimonio, testamento.
Se non vi è una forma prescritta per legge la volontà manifestata dalle parti è come inesistente.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *