Adstipulàtio; adstipulàtor (Stipulazione attivamente accessoria e Creditore accessorio)

L’adstipulatio fu un istituto desumibile da singole applicazioni.
Stìpulans e promìssor erano le parti della stipulatio ;
L’adstipulàtor era un concreditore che poteva esigere il pagamento dal debitore.
La lex Aquilia de damno stabilì che, se l’adstipulator avesse commesso il frodo per impoverire il creditore, pagava in favore di quello, il quanti ea res est ;
Invece l’adpromìssor era “un condebitore che assumeva l’obbligazione ex stipulatu unitamente al promissor
In questo modo poteva essere chiamato in giudizio per il pagamento dell’intero in vece sua.
L’adpromissio svolgeva funzioni di garanzia.
Dalle Istituzioni di Gaio apprendiamo che l’erede dell’adstipulator non poteva realizzare azioni e che il servus “adstipulàndo nìhil àgit”, poneva un negozio nullo;
identica cosa si realizzava per i soggetti in mancìpio .
L’adstipulatio venne frequentemente adoperata, nella prassi .
In questo modo si ottenevano gli effetti di un contratto a favore di terzi.

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