Aquæductus [Acquedotto; cfr. artt. 1033 ss. c.c.]

Si tratta di una vecchia servitù prediale, fra le servitù rustiche.
Essa permetteva al titolare del fondo dominante, di derivare o far passare condutture idriche, per l’irrigazione del proprio fondo, attraverso un fondo altrui .
Nel diritto civile vigente, la servitù di acquedotto fa parte delle servitù coattive secondo l’artt. 1033 ss. c.c.

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