Consisteva nell’attribuzione, da parte del pretore del possesso dei singoli beni ereditari, il godimento di fatto della situazione di erede e si distingueva tra:
– Bonorum possèssio contra tabulas (ovvero contro il testamento), concessa dal pretore, contro la volontà dal de cùius;
– Bonorum possèssio secundum tabulas (ovvero in conformità al testamento), concessa dal pretore in conformità alla volontà del de cùius;
– Bonorum possèssio sine tabulis (ovvero in assenza di testamento), concessa dal pretore, a persona individuate dall’Editto.
Inizialmente era priva d’azione (sine re), in quanto non consentiva al possessore dei beni ereditari (bonorum possèssor ) di resistere in giudizio alla hereditàtis petìtio (azione intentata da chi dimostrasse di essere erede), in epoca classica divenne cum re (con azione).