Uno degli elementi fondamentali della formula [vedi] nel processo per formulas [vedi], in mancanza del quale in iudicium non aveva rilevanza giuridica. La (—) poteva mancare solo nelle actiones præiudiciales [vedi àctio praeiudicialis].
La (—) aveva, in particolare, lo scopo di invitare il iudex a condannare (o ad assolvere) ponendo in evidenza: in primo luogo, il destinatario del provvedimento; in secondo luogo, la precisa richiesta dell’attore. Quest’ultima era sempre riferita ad una somma di denaro, cioè ad una “condemnatio pecuniaria”.
Si distinguevano in particolare:
— una (—) certa — relativa ad una somma di danaro predeterminata nella stessa formula — che si aveva solo in presenza di una intentio [vedi] certa relativa a somme di danaro;
— una (—) incerta — relativa ad una somma di danaro da determinarsi dal giudice — che seguiva, invece, ad una intentio (certa o incerta) che non fosse relativa ad una summa pecuniaria. In quest’ultimo caso, i criteri cui il giudice doveva attenersi nella determinazione dell’importo erano principalmente quattro:
— il quanti ea res est [vedi];
— il quanti actòris ìnterest [vedi];
— il quìdquid dare fàcere opòrtet [vedi];
— il quantum æquum (et bonum) vidèbitur [vedi].
Con il trionfo della cognìtio extra òrdinem [vedi] la (—) non consisté più necessariamente nella condanna al pagamento di una somma di danaro, ma venne pronunciata in ipsam rem (poteva, cioè, anche imporre un comportamento specifico).
Condemnàtio incerta
I criteri cui il giudice doveva attenersi nei casi di condemnatio incerta per la determinazione dell’importo erano principalmente quattro:
— quanti ea res est (erit, fuit), tantam pecuniam condemnàto: il giudice doveva valutare l’importo della condanna in base al valore di stima della res litigiosa;
— quanti A.A. ìnterest (intèrerit, intèrfuit) tantam pecuniam condemnato: l’importo della condanna doveva essere rapportato all’interesse della parte alla prestazione;
— quidquid dare fàcere opòrtet, eius condemnàto: il giudice doveva in primo luogo identificare la prestazione dovuta e successivamente valutare l’interesse dell’attore alla stessa, rapportando ad esso la summa condemnatiònis;
— quantum iùdici æquum (et bonum) vidèbitur, tantæ pecuniæ condemnàto: la summa condemnationis era determinata dal giudice secondo equità.