Era il contratto con il quale un soggetto, ricevuta da un terzo una richiesta di un prestito di denaro, consegnava a quest’ultimo una cosa infungibile (ad es., un dipinto), autorizzandolo a venderla ed a trattenere per sé, a titolo di mutuo, la somma di denaro ricavata dalla vendita.
In particolare:
— il mutuo poteva riguardare la cifra ottenuta dalla vendita;
— le parti potevano convenzionalmente dare alla cosa infungibile un valore verosimilmente più elevato rispetto a quello che sarebbe stato ricavato dalla vendita, ricadendo il rischio di una vendita sfavorevole sul mutuatario.