Erano un collegio di arbitri (tre o cinque) che venivano eletti per risolvere le liti intervenute tra le parti di un contratto.
Essi accertavano se una delle parti si fosse comportata in modo diverso da quello dovuto, cioè contro quei parametri di onestà e correttezza commerciale applicati nei rapporti di affari.
Essi dovevano anche dare alcuni giudizi (àctio iniuriàrum), infliggere multe, crìmen repetundàrum.
In assenza di accordo tra le parti, erano scelti ad opera del pretore, tra i soggetti iscritti all’album iùdicum.