Sponsio

Si tratta di una forma di contratto verbale riconosciuta dal iùs civile.
Consisteva “in uno scambio contestuale di domanda e risposta tra futuro creditore e futuro debitore”.
Essa faceva si che il debitore non perdesse la sua libertà, diventando schiavo del creditore solo in caso di inadempimento.
Essa ha i seguenti caratteri:
1— autonomia ( il negozio di garanzia, nonostante accedesse ad una obbligazione principale, non era subordinato a questa);
2— correlazionalità( lo sponsor era obbligato allo stesso modo del debitore principale).
La sponsio corrispondeva ad una formula solenne e verbale composta dall’offerta e dall’accettazione che permetteva di costituire il rapporto obbligatorio.
E’ stata prevista dalla legge delle XII tavole e fu oggetto di svariati interventi legislativi:
a) lex Appuleia de sponsu;
b) lex Publilia de sponsu;
c) lex Furia de sponsu;
d) lex Cornelia (Sullæ) de sponsu.

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