Il possesso della “res habilis” era giustificata da un “titulus”, cioè il legittimo passaggio nel tempo dal possesso al “dominium”.
Si distingueva anche tra:
1) titulus pro suo: una situazione atipica di giusto impossessamento di una “res” anche se si verificava contro il gradimento del “dominus”;
2) titulus putativus: situazione di impossessamento valida non atta a consentire il fenomeno dell’usucapione.