Tutela impùberum [Tutela degli impuberi]

Forma di tutela prevista dall’antico costume e dalla legge delle XII Tavole degli impuberes il cui pater fosse morto o càpite deminùtus.
Si distingueva nella tutela impuberum:
1) la tutela legitima che ha fondamento nella legge: tùtor legitimus era necessariamente l’adgnàtus proximus;
2) la tutela testamentaria, con fondamento nel testamento.
A partire dal III sec. a.C. una lex Atilia impose al pretore la nomina del tutore (tutor Atiliànus o dativus o decretàlis) per coloro che ne fossero sprovvisti.
Anche i governatori ebbero la stessa competenza per le rispettive province e, in concorrenza con il pretore romano, per i duoviri e quattuorviri iure dicundo dei municipi e delle colonie.
La tutela aveva una funzione protettiva di un soggetto incapace di gestire adeguatamente le sue attività-
Il Tutor dativus solo in alcuni casi poteva essere dispensato da questo incarico e doveva avere la carica di civis, sui iuris e pubere per svolgere questo incarico.
I suoi poteri erano: gestione degli affari dell’impubere
integrazione della capacità del pupillo attraverso l’autorizzazione.
Se il pupillo era vicino alla pubertà poteva, sotto guida ed approvazione del tutore, compiere i suoi atti giuridici.
Il tutore alla fine del suo mandato doveva dare rendimento dei conti e veniva punito con actio rationibus distrahendis se aveva fatto una cattiva gestione.
Alla fine dell’età repubblicana fu introdotta una azione generale detta actio tutelæ che venive richiesta quando il tutore si sottraeva ai doveri collegati al suo officium.
Le cause di estinzione della tutela, nel diritto romano, erano:
1) la càpitis deminùtio maxima o media del tutore;
2) la rimozione del tutore sospetto (remòtio tutòris);
3) la pazzia del tutore;
4) la capitis deminutio (maxima, media o minima) del pupillo;
5) l’abdicàtio tutelæ da parte del tutor testamentarius;
6) il raggiungimento della pubertas da parte del pupillo;
7) l’in iùre cèssio tutelæ operata dal tutor legitimus.

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