Abbandono liberatorio del fondo servente (d. civ.) art. 1070 c.c. (Liberating abandonment of full serving)

Consiste nella rinuncia alla proprietà da parte del titolare di un fondo gravato da servitù.
Questa resa vien fatta a favore del proprietario del fondo dominante.
In questo modo ci si libera dall’obbligo di pagamento delle spese necessarie per l’uso o per la conservazione della servitù .

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