Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 24 del 30-1-2012
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108
1. All’articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Fermo quanto previsto dal comma 7, l’erogazione dei
mutui di cui al comma 2 e’ consentita anche in favore
dell’imprenditore dichiarato fallito, previo provvedimento favorevole
del giudice delegato al fallimento, a condizione che il medesimo non
abbia riportato condanne definitive per i reati di cui al titolo VI
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni,
ovvero per delitti contro la pubblica amministrazione, la fede
pubblica, l’amministrazione della giustizia, il patrimonio,
l’economia pubblica, l’industria e il commercio, a meno di
intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del
codice penale. Avverso il provvedimento contrario del giudice
delegato e’ ammesso reclamo al tribunale fallimentare, del quale non
puo’ far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.
2-ter. Le somme erogate a titolo di mutuo ai sensi del comma
2-bis non sono imputabili alla massa fallimentare ne’ alle attivita’
sopravvenute dell’imprenditore fallito e sono vincolate, quanto a
destinazione, esclusivamente all’utilizzo secondo le finalita’ di cui
al comma 5»;
b) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. Il mutuo puo’ essere concesso, anche nel corso delle
indagini preliminari, previo parere favorevole del pubblico
ministero, sulla base di concreti elementi acquisiti nel corso delle
indagini preliminari medesime»;
c) al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «data» sono
inserite le seguenti: «di presentazione della denuncia per il delitto
di usura ovvero dalla data»;
d) il comma 7 e’ sostituito dal seguente:
«7. I mutui di cui al presente articolo non possono essere
concessi a favore di soggetti condannati per il reato di usura, anche
tentato, o per taluno dei reati consumati o tentati di cui agli
articoli 380 e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale, ovvero sottoposti a misure di prevenzione personali o
patrimoniali ovvero alla speciale misura di cui all’articolo 34 del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Nei confronti dei
soggetti indagati o imputati per taluno di detti reati ovvero
proposti per le suddette misure, la concessione del mutuo non puo’
essere consentita e, ove sia stata disposta, e’ sospesa fino
all’esito dei relativi procedimenti»;
e) al comma 9, la lettera a) e’ sostituita dalle seguenti:
«a) se il procedimento penale per il delitto di usura in
relazione al quale il mutuo o la provvisionale sono stati concessi si
conclude con provvedimento di archiviazione, salvo quanto previsto
dalla lettera a-bis), ovvero con sentenza di non luogo a procedere,
di proscioglimento o di assoluzione;
a-bis) quando il procedimento penale non possa ulteriormente
proseguire per prescrizione del reato, per amnistia o per morte
dell’imputato e il giudice debba emettere per tali motivi il
provvedimento di archiviazione o la sentenza, in qualsiasi fase o
grado del processo, ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del codice
di procedura penale, quando allo stato degli atti non esistano
elementi documentati, univoci e concordanti in ordine all’esistenza
del danno subito dalla vittima per effetto degli interessi o di altri
vantaggi usurari».
2. All’articolo 15, comma 8, della citata legge n. 108 del 1996, le
parole da: «rappresentanti» fino alla fine del comma sono sostituite
dalle seguenti: «due rappresentanti del Ministero dell’economia e
delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, da due
rappresentanti del Ministero dell’interno, di cui uno nella persona
del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle
iniziative anti-racket ed antiusura, da due rappresentanti del
Ministero dello sviluppo economico e da due rappresentanti del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. E’ previsto un
supplente per ciascuno dei rappresentanti. I componenti effettivi e
supplenti della commissione sono scelti tra i funzionari con
qualifica non inferiore a dirigente di seconda fascia o equiparata.
La partecipazione alla commissione e’ a titolo gratuito. Le riunioni
della commissione sono valide quando intervengono almeno cinque
componenti, rappresentanti, comunque, le quattro amministrazioni
interessate. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei
presenti e in caso di parita’ di voti prevale quello del presidente».
3. All’articolo 16, comma 9, della citata legge n. 108 del 1996, le
parole da: «con l’arresto» fino alla fine del comma sono sostituite
dalle seguenti: «con la reclusione da due a quattro anni».
4. All’articolo 17 della citata legge n. 108 del 1996, dopo il
comma 6-bis e’ aggiunto il seguente:
«6-ter. Ove sussistano tutte le condizioni indicate nel comma 1,
e’ consentita la presentazione di un’unica istanza di riabilitazione
anche in riferimento a piu’ protesti, purche’ compresi nello spazio
temporale di un triennio».
Art. 2
Modifiche alla legge 23 febbraio 1999, n. 44
1. Alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 3:
1) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. L’elargizione e’ concessa agli esercenti un’attivita’
imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica,
ovvero una libera arte o professione, che subiscono un evento lesivo
in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad
aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai
fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste,
ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche
ambientale. Per evento lesivo si intende qualsiasi danno a beni
mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto
forma di mancato guadagno inerente all’attivita’ esercitata»;
2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Fermo quanto previsto dall’articolo 4, l’elargizione
e’ consentita anche in favore del soggetto dichiarato fallito, previo
parere favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione
che il medesimo soggetto non abbia riportato condanne per i reati di
cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
ovvero per delitti contro il patrimonio, l’economia pubblica,
l’industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai
sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, ne’ sia
indagato o imputato per gli stessi reati. In tale ultimo caso la
concessione dell’elargizione non e’ consentita e, ove sia stata
disposta, e’ sospesa fino all’esito dei relativi procedimenti.
1-ter. Le somme erogate a titolo di elargizione ai sensi del
comma 1-bis non sono imputabili alla massa fallimentare ne’ alle
attivita’ sopravvenute del soggetto fallito e sono vincolate, quanto
a destinazione, esclusivamente all’utilizzo secondo le finalita’ di
cui all’articolo 15. Il ricavato netto e’ per la meta’ acquisito dal
curatore quale attivo sopravveniente del fallimento, e per la residua
meta’ deve essere impiegato a fini produttivi e di investimento»;
b) dopo l’articolo 18-bis e’ inserito il seguente:
«Art. 18-ter (Sostegno degli enti locali alle attivita’
economiche a fini antiestorsivi). – 1. Al fine di sostenere e
incentivare la prevenzione e la tutela delle attivita’ economiche
dalle richieste estorsive, gli enti locali possono disporre, tramite
appositi regolamenti, l’esonero, parziale o totale, dal pagamento o
il rimborso, parziale o totale, del pagamento effettuato di tributi
locali, tariffe locali e canoni locali, in favore dei soggetti di cui
all’articolo 3, comma 1.
2. All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 gli enti
locali provvedono, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica
ad essi assegnati ai fini del patto di stabilita’ interno, a carico
dei propri bilanci»;
c) all’articolo 19, comma 1, la lettera d) e’ sostituita dalla
seguente:
«d) da tre membri delle associazioni od organizzazioni iscritte
nell’elenco di cui all’articolo 13, comma 2. I membri sono nominati
ogni due anni con decreto del Ministro dell’interno su designazione
degli organismi nazionali associativi maggiormente rappresentativi.
Il Ministro dell’interno, su proposta del Commissario straordinario
del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket ed
antiusura, determina con proprio decreto i criteri per
l’individuazione della maggiore rappresentativita’»;
d) all’articolo 20:
1) il comma 7 e’ sostituito dal seguente:
«7. Le sospensioni dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e la
proroga di cui al comma 2 hanno effetto a seguito del provvedimento
favorevole del procuratore della Repubblica competente per le
indagini in ordine ai delitti che hanno causato l’evento lesivo di
cui all’articolo 3, comma 1. In presenza di piu’ procedimenti penali
che riguardano la medesima parte offesa, anche ai fini delle
sospensioni e della proroga anzidette, e’ competente il procuratore
della Repubblica del procedimento iniziato anteriormente»;
2) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. Il prefetto, ricevuta la richiesta di elargizione di
cui agli articoli 3, 5, 6 e 8, compila l’elenco delle procedure
esecutive in corso a carico del richiedente e informa senza ritardo
il procuratore della Repubblica competente, che trasmette il
provvedimento al giudice, o ai giudici, dell’esecuzione entro sette
giorni dalla comunicazione del prefetto.
7-ter. Nelle procedure esecutive riguardanti debiti nei
confronti dell’erario, ovvero di enti previdenziali o assistenziali,
non sono poste a carico dell’esecutato le sanzioni dalla data di
inizio dell’evento lesivo, come definito dall’articolo 3, comma 1,
fino al termine di scadenza delle sospensioni e della proroga di cui
ai commi da 1 a 4 del presente articolo».
Art. 3 Modifica all’articolo 1, comma 881, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 1. All’articolo 1, comma 881, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta eccezione per i soggetti di cui all’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315, per i quali permangono i vincoli di destinazione previsti dalla legge 7 marzo 1996, n. 108».
Art. 4
Modifiche all’articolo 629 del codice penale
1. All’articolo 629 del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «con la multa da euro 516 a euro
2.065» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a
euro 4.000»;
b) al secondo comma, le parole: «da euro 1.032 a euro 3.098» sono
sostituite dalle seguenti: «da euro 5.000 a euro 15.000».
Art. 5
Modifica all’articolo 135 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163
1. All’articolo 135, comma 1, del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «passata in giudicato» sono
inserite le seguenti: «per reati di usura, riciclaggio nonche’».
Art. 6 Finalita’ 1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette ne’ assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali, e’ consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell’ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dal presente capo. 2. Ai fini del presente capo, per «sovraindebitamento» si intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonche’ la definitiva incapacita’ del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.
Art. 7
Presupposti di ammissibilita’
1. Il debitore in stato di sovraindebitamento puo’ proporre ai
creditori, con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi
di cui all’articolo 15 con sede nel circondario del tribunale
competente ai sensi dell’articolo 9, comma 1, un accordo di
ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il
regolare pagamento dei creditori estranei all’accordo stesso,
compreso l’integrale pagamento dei titolari di crediti privilegiati
ai quali gli stessi non abbiano rinunciato, anche parzialmente, salvo
quanto previsto dall’articolo 8, comma 4. Il piano prevede le
scadenze e le modalita’ di pagamento dei creditori, anche se
suddivisi in classi, le eventuali garanzie rilasciate per
l’adempimento dei debiti, le modalita’ per l’eventuale liquidazione
dei beni. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 13, comma 1,
il piano puo’ anche prevedere l’affidamento del patrimonio del
debitore ad un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la
distribuzione del ricavato ai creditori.
2. La proposta e’ ammissibile quando il debitore:
a) non e’ assoggettabile alle procedure previste dall’articolo 1
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;
b) non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura
di composizione della crisi.
Art. 8
Contenuto dell’accordo
1. La proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e
la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche
mediante cessione dei redditi futuri.
2. Nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non siano
sufficienti a garantire la fattibilita’ del piano, la proposta deve
essere sottoscritta da uno o piu’ terzi che consentono il
conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per
l’attuabilita’ dell’accordo.
3. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni
all’accesso al mercato del credito al consumo, all’utilizzo degli
strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di
strumenti creditizi e finanziari.
4. Il piano puo’ prevedere una moratoria fino ad un anno per il
pagamento dei creditori estranei quando ricorrono cumulativamente le
seguenti condizioni:
a) il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla
scadenza del nuovo termine;
b) l’esecuzione del piano sia affidata ad un liquidatore nominato
dal giudice su proposta dell’organismo di composizione della crisi;
c) la moratoria non riguardi il pagamento dei titolari di crediti
impignorabili.
Art. 9
Deposito della proposta di accordo
1. La proposta di accordo e’ depositata presso il tribunale del
luogo di residenza o sede del debitore.
2. Il debitore, unitamente alla proposta, deposita l’elenco di
tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute, dei beni e
degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque
anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni
e dell’attestazione sulla fattibilita’ del piano, nonche’ l’elenco
delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua
famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare
corredata del certificato dello stato di famiglia.
3. Il debitore che svolge attivita’ d’impresa deposita altresi’ le
scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a
dichiarazione che ne attesta la conformita’ all’originale.
Art. 10
Procedimento
1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli
articoli 7 e 9, fissa immediatamente con decreto l’udienza,
disponendo la comunicazione ai creditori presso la residenza o la
sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con
avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica
certificata, della proposta e del decreto contenente l’avvertimento
dei provvedimenti che egli puo’ adottare ai sensi del comma 3 del
presente articolo.
2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice dispone idonea
forma di pubblicita’ della proposta e del decreto, oltre, nel caso in
cui il proponente svolga attivita’ d’impresa, alla pubblicazione
degli stessi in apposita sezione del registro delle imprese.
3. All’udienza il giudice, in assenza di iniziative o atti in frode
ai creditori, dispone che, per non oltre centoventi giorni, non
possono, sotto pena di nullita’, essere iniziate o proseguite azioni
esecutive individuali ne’ disposti sequestri conservativi ne’
acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha
presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi
titolo o causa anteriore. La sospensione non opera nei confronti dei
titolari di crediti impignorabili.
4. Durante il periodo previsto dal comma 3, le prescrizioni
rimangono sospese e le decadenze non si verificano.
5. Le procedure esecutive individuali possono essere sospese ai
sensi del comma 3 per una sola volta, anche in caso di successive
proposte di accordo.
6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti
del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e
del collegio non puo’ far parte il giudice che ha pronunciato il
provvedimento.
Art. 11
Raggiungimento dell’accordo
1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta
elettronica certificata, all’organismo di composizione della crisi,
dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come
eventualmente modificata.
2. Ai fini dell’omologazione di cui all’articolo 12, e’ necessario
che l’accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il
70 per cento dei crediti.
3. L’accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti
dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di
regresso.
4. L’accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo
che sia diversamente stabilito.
5. L’accordo e’ revocato di diritto se il debitore non esegue
integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i
pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di
previdenza e assistenza obbligatorie.
Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.