tema di rapporto di lavoro, continuato oltre l’entrata in vigore della L. 29 maggio 1982, n. 297 – la quale ha integralmente sostituito il testo degli artt. 2120 e 2121 cod. civ. – il compenso per lavoro straordinario continuativo deve essere computato tanto ai fini del calcolo dell’indennità di anzianità, relativa alla frazione di rapporto anteriore alla nuova disciplina – dato l’espresso riferimento dell’art. 2121 cod. civ. nella precedente formulazione, ad una nozione di retribuzione comprensiva di ogni compenso di carattere continuativo con esclusione soltanto dei rimborsi spese e delle erogazioni non aventi natura retributiva – quanto ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, per il periodo svoltosi nel vigore della nuova disciplina, ove non risulti che il contratto collettivo applicabile escluda dalla retribuzione computabile, ai fini del trattamento di fine rapporto, i compensi non occasionali.
Cass. civ., Sez. lavoro, 24/06/2008, n.17145
PARTI IN CAUSA
A. E. S.p.A. e altri C. G. G. e altri
FONTE