Abitazione (d. civ.) (Housing (d. civ.))

È il diritto di abitare una casa per i bisogni del titolare e della sua famiglia
Si tratta di un diritto reale di godimento su cosa altrui.
Esso ha carattere personalissimo, e non può essere ceduto, né locato, né sottoposto a sequestro.
Il diritto di Abitazione può essere ottenuto che per atto di volontà, e per legge.
Il coniuge del defunto ha come diritto ereditato quello dell’abitazione.
Differisce dall’usufrutto in quanto il godimento del diritto è limitato ai bisogni del titolare del diritto e della sua famiglia .
Anche in questo caso sono applicabili le norme che disciplinano l’usufrutto, in quanto compatibili .

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *