Arbitrato (d. proc. civ.) (Arbitration)

Attraverso questo mezzo si può ricorrere per sottrarre alla giurisdizione ordinaria la decisione di una lite, cioè realizzando una giustizia privata.
La decisione presa privatamente deve sempre e comunque acquisire il carattere di sentenza grazie alla decisione del giudice di Stato.
Gli arbitri pronunciano la decisione della controversia, entro il termine stabilito dalle parti o dalla legge.
Essi hanno diritto al rimborso delle spese ed all’onorario per l’opera prestata, se non vi hanno rinunciato prima.
Un arbitro può esssere ricusato dalla parte per dicersi motivi fra i quali il mancato possesso delle qualifiche espressamente convenute dalle parti.
L’arbitrato è simile nella sua struttura ad un processo ordinario civile.
Gli arbitri , a differenza dei giudici togati, non possono concedere sequestri né altri provvedimenti cautelari.
Esiste un forma di arbitrato detta irrituale o libera cioè una forma di risoluzione convenzionale delle controversie.
In tal caso le parti conferiscono agli arbitri il compito di comporre una lite mediante un atto negoziale, la decisione sarà vincolata solo nel consenso delle parti stesse.
L’altra forma di arbitrato è quella amministrata diffusa nella pratica commerciale.

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