Documento doveva obbligatoriamente accompagnare ogni bene viaggiante.
Con il D.P.R. 472/1996 è obbligatoria solo se i beni ceduti o spediti sono tabacchi, fiammiferi, ecc., la cui stampa è esclusiva di alcune tipografie autorizzate, nel quale riportare la causale del trasporto, le firme di chi effettua il trasporto e di chi riceve le merci, la data e l’ora di inizio del trasporto.
Per tutte le altre merci, è stato introdotto il documento di trasporto o consegna [DDT].