Class action (d.proc. civ.)

Azione di origine statunitense oggi recepita anche nel nostro ordinamento ai sensi della Legge Finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) che ha introdotto la disciplina dell’azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori (art. 140bis Codice del Consumo).
La (—) è uno strumento processuale che consente a una pluralità di soggetti che intendano far valere un diritto — siano essi consumatori o utenti di un certo servizio — di adire l’autorità giudiziaria con un’unica causa i cui esiti si riflettano su tutta la categoria. Legittimate a esperire l’azione risarcitoria collettiva sono le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell’apposito elenco presso il Ministero delle attività produttive, nonché le associazioni e i comitati che sono adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere.
I consumatori o utenti che intendono intervenire nella (—) devono comunicare per iscritto al proponente la propria adesione all’azione collettiva. L’adesione può essere comunicata, anche nel giudizio di appello, fino all’udienza di precisazione delle conclusioni.
Giudice competente è il Tribunale che giudica in composizione collegiale.

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