Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato il 21 febbraio 2005 il Sig. M. ha domandato l’annullamento dell’atto 21 ottobre 2004 dell’Agenzia delle entrate Ufficio di Palestrina, con il quale è stata respinta l’istanza presentata in data 19 febbraio 1999 per l’ottenimento del rimborso di somme (Lire 1.251.000) versate a titolo di oblazione per il rilascio di concessione edilizia in sanatoria, denegata dal Comune di Olevano Romano..
L’Amministrazione ha rilevato, al riguardo, che l’istanza era stata presentata oltre il termine triennale di prescrizione recato dall’art. 35, comma 17 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, decorrente dalla data di presentazione dell’istanza di sanatoria.
Premette in fatto il ricorrente di avere chiesto al Comune di Olevano Romano condono per due manufatti abusivi versando somme a titolo di oblazione; di avere tuttavia ricevuto, in data 3 luglio 1997, atto di diniego per contrasto con la normativa di riferimento, di avere adito avverso l’atto lesivo questo Tribunale, che tuttavia respingeva la domanda di sospensiva e di avere poi chiesto il rimborso delle somme versate dopo l’avvenuta demolizione delle opere.
Avverso l’atto impugnato sono state formulate censure di violazione di legge ed eccesso di potere per errata interpretazione del citato art. 35, essendo illogico pretendere di far decorrere il termine decadenziale per la richiesta di rimborso dal momento di presentazione della domanda e non da quello di decisione sulla domanda di sanatoria (in particolare nel caso in esame, in cui il versamento si era poi rivelato del tutto indebito). Sono state altresì dedotte censure di violazione dei principi di partecipazione e di trasparenza nonché di motivazione carente ed inadeguata.
.L’Agenzia delle entrate, nella relazione depositata dall’Avvocatura dello Stato, ha ribadito l’orientamento interpretativo espresso nell’atto impugnato;.
.Viene all’esame del Collegio la questione inerente la legittimità del provvedimento adottato dall’Agenzia delle entrate, con il quale è stato denegato il rimborso di somme versate a titolo di oblazione in relazione ad istanza di concessione edilizia in sanatoria, relativa a lavori abusivi realizzati su fabbricato in Comune di Roma. Nel caso il diritto alla restituzione discende dal diniego di ammissione a condono delle opere abusivamente realizzate dal ricorrente.
Il Collegio afferma preliminarmente la propria giurisdizione nella materia di causa, in quanto la controversia diretta alla declaratoria del diritto di restituzione delle somme versate in eccedenza a titolo di oblazione per sanatoria edilizia (e quindi non per indebito tributario) concerne diritti soggettivi di credito, anche se mediati da un atto amministrativo di diniego, ed attiene comunque alla materia edilizia, per la quale vige la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo affermata in via generale dall’articolo 16 della legge 1977 n. 10 e, per quanto specificamente relativo al condono edilizio, dall’articolo 35 della legge n. 47 del 1985.
Con l’impugnato provvedimento l’amministrazione finanziaria ha ritenuto l’istanza di rimborso, presentata in data 3 giugno 1999, tardiva rispetto al termine prescrizionale di trentasei mesi recato dall’art. 35, comma 17 della l. 47/85, fatto decorrere dalla presentazione della domanda di sanatoria.
La parte ricorrente osserva che solo in occasione della pronuncia definitiva da parte dell’amministrazione comunale sulla domanda di condono diviene noto se il credito restitutorio sussista e quale ne sia l’ammontare (determinazione per la quale, si sottolinea, lo stesso art. 35 non introduce alcun termine specifico per provvedere): è da tale data che deve pertanto farsi decorrere il relativo termine decadenziale. E poiché nella fattispecie la determinazione definitiva di diniego della richiesta sanatoria era intervenuta il 3 luglio 1997, l’istanza di rimborso, presentata nel febbraio 1999, risulta senz’altro tempestiva.
Il ricorrente ritiene quindi erronea l’interpretazione adottata dall’amministrazione, che fa decorrere il termine di prescrizione del credito da una data, quella di presentazione dell’istanza di sanatoria, antecedente al momento in cui il diritto al rimborso può essere concretamente fatto valere.
Le doglianze formulate avverso il diniego sono fondate.
Questo Tribunale ha più volte chiarito (Sezione II, 23.07.09, n. 7496; 15.04.09, n. 3879; 16 03.09, n. 2682; 23.12.08, n. 12316; 20.01.08, n. 697; 28.11.07, n. 11906; 15.09.06, n. 8654; Latina, 20.03.08, n. 210; 05.04.04, n. 153) che l’art. 35 della l. 47/85, nella parte in cui prevede (comma 21) che "qualora dall’esame della documentazione risulti un credito a favore del presentatore della domanda di concessione in sanatoria, certificato con l’attestazione rilasciata dal sindaco, l’interessato può presentare istanza di rimborso all’intendenza di finanza territorialmente competente", valorizza il momento costitutivo del titolo legittimante la ripetizione, ovvero la manifestazione espressa del potere di determinare in via definitiva l’importo dell’oblazione, con la conseguenza che è da esso che va fatto decorrere il termine breve recato dal comma 17 dello stesso articolo.
Nella specie, il ricorrente ha avuto contezza del diritto alla ripetizione solo il 3 luglio 1997, quando il Comune ha reso nota l’intervenuta adozione del provvedimento di diniego della sanatoria, cui ha fatto seguito la concreta demolizione dell’opera abusiva.
L’istanza di ripetizione dell’oblazione indebitamente versata, presentata in data 9 febbraio 1999, risulta conseguentemente tempestiva.
Per quanto precede il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Le spese possono essere compensate tra le parti, sussistendo giusti motivi.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo accoglie e, per l’effetto, dichiara il diritto del ricorrente al rimborso delle somme come in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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