Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 24-11-2010) 04-01-2011, n. 171

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

A.I.V. ricorre avverso l’ordinanza di cui in epigrafe con la quale il tribunale della libertà di Caltanissetta, pur annullando parzialmente l’ordinanza cautelare in carcere adottata nei suoi confronti, l’ha per il resto confermata, in particolare, per quanto interessa, relativamente ad uno dei capi in contestazione estorsione in danno di un gestore di una discoteca, tale F. G., commessa in concorso con altri.

Il ricorso riguarda proprio il suddetto episodio, relativamente al quale si contesta l’apprezzamento del compendio indiziario, attraverso una rinnovata considerazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, tali da essere considerate non concludenti e significative, tanto da, asseritamente, essere state smentite in altra sede processuale si deduce che con altra decisione il tribunale del riesame avrebbe annullato, per l’effetto, il provvedimento cautelare adottato, per lo stesso episodio, nei confronti dei coindagati.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Va ricordato, in premessa, che, in caso di ricorso per cassazione avverso un provvedimento di riesame in tema di misure cautelari personali, allorchè sia denunciato vizio di motivazione, le doglianze attinenti alla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza possono assumere rilievo solo se rientrano nella previsione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), se cioè integrano il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Esula, quindi, dalle funzioni della Cassazione la valutazione della sussistenza o meno dei gravi indizi, essendo questo compito primario ed esclusivo dei giudici di merito e, in particolare, prima, del giudice al quale è richiesta l’applicazione della misura e, poi, eventualmente, del giudice del riesame (tra le tante, Sezione 2, 17 settembre 2008, Fabbretti ed altri).

Qui la motivazione sul compendio indiziario, attraverso l’insindacabile apprezzamento delle dichiarazioni della persona offesa ma non solo: nell’ordinanza gravata ci si sofferma anche su elementi di riscontro a tali dichiarazioni, non può essere censurata, neppure opponendo alla stessa la diversa, opinabile ricostruzione operata dal ricorrente.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00, (mille), in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1000,00 a favore della Cassa delle ammende. La Corte dispone inoltre che il presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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