Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 24-11-2010) 04-01-2011, n. 131 Porto abusivo di armi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1) D.A.G. ha proposto ricorso avverso la sentenza 10 febbraio 2010 della Corte d’Appello di Palermo, sezione per i minorenni, che ha confermato la sentenza 7 aprile 2009 del Tribunale per i minorenni della medesima Città che, all’esito del giudizio abbreviato, l’aveva condannato alla pena di mesi nove di reclusione ed Euro 600,00 di multa per vari reati (tentato furto aggravato, porto d’arma, danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni volontarie) unificati dal vincolo della continuazione.

A fondamento del ricorso si deduce il vizio di motivazione per quanto attiene alla capacità di intendere e di volere del minore imputato e si evidenziano, nell’atto di impugnazione, le ragioni a fondamento dell’esclusione di tale capacità (in particolare la situazione familiare e l’uso di sostanze stupefacenti) evidenziandosi come le ragioni della condotta siano riconducibili al disagio psicologico e familiare del minore che ha inciso pesantemente sulla sua capacità di rendersi conto del disvalore delle condotte adottate.

Nel ricorso vengono poi indicati analiticamente gli atti e gli elementi che avrebbero dovuto indurre i giudici ad escludere l’imputabilità del minore e prodotti documenti atti a convalidare questa ipotesi.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce invece il vizio di motivazione con riferimento sia alla mancata concessione delle attenuanti generiche che alla mancata dichiarazione di prevalenza dell’attenuante della minore età sulle aggravanti riconosciute dai giudici di merito.

2) Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perchè proposto per motivi non dedotti con i motivi di appello e per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità.

Sotto il primo profilo deve rilevarsi che con l’appello proposto a mezzo del suo difensore l’imputato aveva censurato la sentenza di primo grado per la mancata concessione del perdono giudiziale e delle attenuanti generiche. Non si faceva invece alcun cenno, nell’atto di impugnazione, al tema dell’imputabilità del minore.

Non poteva dunque il ricorrente proporre la censura con il ricorso in Cassazione (che, al di là della formulazione del titolo del motivo, nella sostanza denunzia la violazione o l’erronea applicazione dell’art. 98 c.p.) che dunque è da ritenere inammissibile per il disposto dell’art. 606 c.p., comma 3, u.p..

Ma il motivo sarebbe comunque inammissibile perchè il suo esame richiederebbe una rivalutazione degli elementi analiticamente indicati in ricorso e del contenuto dei documenti allegati al ricorso che esula dai compiti del giudice di legittimità tanto più che le argomentazioni sul punto non sono state sottoposte ai giudici di merito.

3) Anche il motivo di ricorso riguardante la mancata concessione delle attenuanti generiche e la mancata dichiarazione di prevalenza dell’attenuante concessa va dichiarato inammissibile con la precisazione che, nel ricorso, si parla genericamente di prevalenza ma non è chiaro se la censura si riferisca all’attenuante già concessa (la minore età ritenuta equivalente alle aggravanti già nel giudizio di primo grado) o a quella di cui si chiede l’applicazione.

Il trattamento sanzionatorio – comprensivo del riconoscimento delle circostanze attenuanti e della loro comparazione con le eventuali aggravanti e della concessione dei benefici della sospensione condizionale e della non menzione – rientra nelle attribuzioni esclusive del giudice di merito e così anche la determinazione della pena da infliggere in concreto che, per l’art. 132 c.p., è applicata discrezionalmente dal giudice che deve indicare i motivi che giustificano l’uso di tale potere.

In sede di legittimità è invece consentito esclusivamente valutare se il giudice, nell’uso del suo potere discrezionale, si sia attenuto a corretti criteri logico giuridici e abbia motivato adeguatamente il suo convincimento.

Nel caso in esame la sentenza impugnata si è attenuta ai criteri indicati facendo riferimento, per motivare il diniego sulla richiesta formulata e sulla concessione del perdono giudiziale (motivo non riproposto in questa sede), alla gravità dei fatti commessi e all’impossibilità di formulare una prognosi favorevole per la propensione manifestata dal minore alla violenza nei confronti delle persone e delle cose.

La Corte di merito ha anche rilevato come il minore non abbia saputo beneficiare dei supporti fornitigli dopo i fatti e come la confessione fosse priva di valore per i fini indicati essendo egli stato colto nella flagranza di reato.

Questa valutazione, essendo congruamente e logicamente motivata, si sottrae ad ogni censura in sede di legittimità. 4) Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende trattandosi di imputato minorenne.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, dichiara inammissibile il ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento dispone omettersi le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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