Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-11-2010) 04-01-2011, n. 161 Custodia cautelare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Il Tribunale di Catanzaro ha respinto la domanda di riesame dell’ordinanza del GIP dello stesso Tribunale che ha disposto l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, avanzata da P.L..

2. Ricorre per cassazione l’indagato lamentando che il Tribunale, nel valutare le esigenze cautelari, non ha considerato il tempo trascorso dai fatti, l’assenza di collegamento con circuiti criminali, nè la circostanza che in ordine ad uno degli illeciti, quello di cui al capo D2, è intervenuta sentenza irrevocabile. Il Tribunale, inoltre, ha apoditticamente affermato, in assenza di reale motivazione, che misure cautelari meno severe di quella carceraria non sarebbero idonee a fronteggiare le esigenze specialpreventive.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. L’ordinanza reca ampia ed appropriata motivazione conforme ai principi ed immune da vizi logico- giuridici. Si evidenzia che la misura cautelare è stata adottata in riferimento a numerosi illeciti afferenti al traffico di stupefacenti; che l’indagato è socialmente pericoloso per la manifestata abilità nel procurarsi e nel rivendere lo stupefacente;

che risultano stabili contatti con ambienti criminali; che si mostra altresì una notevole capacità organizzativa. In presenza di tale spiccata attitudine a delinquere, non rileva il tempo trascorso dal fatto, mentre la pena arroganda viene pronosticata sicuramente non lieve e certamente non sospendibile. In conclusione, nessuna misura cautelare diversa dalla custodia in carcere potrebbe stornare il pericolo di recidiva. Tale argomentato apprezzamento, come si è anticipato, si rivela palesemente immune da qualunque censura, essendo le valutazioni di legge rapportate alla spiccata attitudine a delinquere. D’altra parte, neppure si comprende quale rilievo possa assumere l’opinata condanna in ordine al reato di cui al capo D2, visto che la misura cautelare non è stata emessa in ordine a tale illecito.

Il ricorso è quindi inammissibile a causa della sua manifesta infondatezza.

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 300,00 a titolo di sanzione pecuniaria, non emergendo ragioni di esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 300,00 in favore della Cassa delle ammende.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’Istituto penitenziario competente, perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *