Sollecitazione all’investimento (d. finanz.) (Light investment)

Si tratta di un invito ad un messaggio promozionale al pubblico, con lo scopo di vendere o sottoscrivere dei prodotti finanziari.
Esso è regolato dall’art. 1 D.Lgs. 58/98.
Sono necessari i seguenti requisiti:
1) la sollecitazione non deve essere rivolta ad investitori professionali quali, ad esempio, banche, SIM etc.;
2) i destinatari della stessa e i prodotti finanziari che ne sono oggetto devono essere superiori alle soglie fissate dalla CONSOB.

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