Ultrapetizione (o ultra petita) (d. proc. civ.)

il termine sta ad indicare nel processo civile, il divieto di decidere al di là delle richieste delle parti.
Ovviamente cio’ costituisce un limite posto al potere decisionale del giudice.
Si verifica un vizio di extra-petizione quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti si pronuncia oltre i limiti del petitum e delle eccezioni dedotte dalle parti, oppure su questioni non oggetto del giudizio e non rilevabili d’ufficio.
In tal modo attribuisce alle parti un bene non richiesto nella domanda proposta.
Non si verifica tale vizio quando il giudice si limita a dare una qualificazione giuridica diversa al fatto.
Il vizio di extra-petizione comporta l’annullamento in sede di appello o di Cassazione.

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