Usucapio libertatis (usucapione della libertà) (d. civ.)

Chi usucapisce, se ha posseduto il bene come libero da pesi o da diritti reali altrui, ne acquista la piena e libera proprietà, senza eventuali pesi gravanti su di essa e mai fatti valere durante il periodo di usucapione.
Tale istituto era presente nel diritto romano, ma non nel nostro ordinamento giuridico.
Per la giurisprudenza prevalente non è possibile usucapire la libertà di un immobile da pesi che lo gravino.
E’ configurabile la prescrizione estintiva per non uso dei diritti reali parziari gravanti su un immobile.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *