Chi usucapisce, se ha posseduto il bene come libero da pesi o da diritti reali altrui, ne acquista la piena e libera proprietà, senza eventuali pesi gravanti su di essa e mai fatti valere durante il periodo di usucapione.
Tale istituto era presente nel diritto romano, ma non nel nostro ordinamento giuridico.
Per la giurisprudenza prevalente non è possibile usucapire la libertà di un immobile da pesi che lo gravino.
E’ configurabile la prescrizione estintiva per non uso dei diritti reali parziari gravanti su un immobile.