Battesimo can. 849-878 c.j.c. (Baptism)

Il battesimo è il sacramento che serve per ottenere la salvezza dai peccati, per essere rigenerati, ed essere inglobati dalla Chiesa, in maniera definitiva.
Il Codice lo indica come porta dei sacramenti perchè chi non ha ricevuto il battesimo non può essere ammesso agli altri sacramenti.
Esso viene amministrato secondo il rito della Sacra Chiesa con lavacro in acqua e formula verbale.
Coloro che possono realizzare il battesimo sono il Vescovo, il sacerdote, il diacono.
Quando sia necessario chiunque può conferire il battesimo.
Se deve essere battezzato chi abbia superato i quattordici anni deve essere informato preventivamente il Vescovo diocesano,mentre per il bambino è necessario che siano consenzienti i genitori.
I genitori devono obbligatoriamente far battezzare i figli entro le prime settimane di vita.
Devono anche essere battezzati, per quanto possibile, i feti abortivi, se vivi.
Il padrino del battezzando non può essere il genitore.
Il parroco deve dopo la celebrazione, registrare nell’apposito libro dei battezzati, i nomi degli stessi con le generalità del ministro, dei genitori, del padrino e degli eventuali testimoni nonché data e luogo del battesimo.
Mediante il battesimo l’individuo acquista:
1) la grazia di essere santificato;
2) la personalità nell’ordinamento canonico positivo.

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