Rescritti can. 59-75 c.j.c. (Rescript)

Atto amministrativo realizzato dall’autorità esecutiva competente, che permette a qualcuno di ottenere un privilegio, grazia o dispensa.
Tutti quelli ai quali non viene dichiaratamente proibito, lo possono richiedere, cosi’ come può essere chiesto anche a favore di una terza persona ed indipendentemente dal suo consenso. Se la richiesta non contiene motivi esatti il documento non è valido.
Nessun rescritti può essere revocato da una legge contraria; al contrario i rescritti concessi dalla Sede apostolica vengono prorogati alla scadenza, se vi è una giusta causa.
La proroga dipende dal Vescovo diocesano ma non deve superare i tre mesi.
Le disposizioni stabilite per i rescritti possono essere applicate anche alle licenze e alle concessioni di grazie fatte a viva voce.

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