Legge Regionale n. 12 del 26-05-2009 Regione Marche. Sanzioni in materia di trasporto pubblico locale.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
N. 53
del 4 giugno 2009
IL CONSIGLIO – ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE REGIONALE :

ARTICOLO 1

(Disposizioni generali)

1. Gli utenti dei treni classificati regionali e dei servizi di autotrasporto
pubblico di cui alla legge regionale 24 dicembre 1998, n 45 (Norme per il
riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche), sono tenuti
a munirsi di valido ed idoneo titolo di viaggio, ad obliterarlo e a
conservarlo per la durata del percorso nonché ad esibirlo su richiesta al
personale incaricato di cui all’articolo 5.
2. Le imprese che effettuano il trasporto sono obbligate a dare ampia
pubblicità alle tariffe applicate, alle modalità di acquisto dei titoli di
viaggio, nonché a rendere note le norme sanzionatorie nella carta della
mobilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
dicembre 1998 (Schema generale di riferimento per la predisposizione della
carta dei servizi pubblici del settore trasporti), nonché mediante avvisi da
affiggersi in luoghi ben visibili dagli utenti.

ARTICOLO 2

(Assenza di valido e idoneo titolo di viaggio)

1. In caso di violazione commessa nell’ambito di pubblici autoservizi urbani,
agli utenti sprovvisti di valido e idoneo titolo di viaggio si applica:
a) il pagamento della tariffa ordinaria;
b) la sanzione amministrativa da quaranta a duecento volte la tariffa
minima regionale del primo scaglione chilometrico.
2. La violazione di cui al comma 1, commessa nell’ambito di pubblici
autoservizi extraurbani e del servizio ferroviario regionale, comporta:
a) il pagamento della tariffa ordinaria calcolata dal capolinea o
stazione di partenza per il percorso già effettuato fino alla destinazione
dichiarata dal viaggiatore;
b) la sanzione amministrativa da quaranta a duecento volte la tariffa
minima regionale del primo scaglione chilometrico rispettivamente per la gomma
e per il ferro.
3. All’utente titolare di regolare abbonamento nominativo che non sia in grado
di esibirlo all’agente accertatore è applicata una sanzione pari al doppio
della tariffa regionale ordinaria relativa alla percorrenza di riferimento, se
entro i tre giorni successivi alla contestazione presenta il titolo di viaggio
ai competenti uffici dell’impresa di trasporto pubblico, purché il documento
non risulti regolarizzato successivamente all’accertamento dell’infrazione.
Qualora la presentazione dell’abbonamento non avvenga nel termine previsto, si
applicano le sanzioni ordinarie di cui ai commi 1 e 2.
4. L’utente che sale sprovvisto di biglietto in un treno regionale ed avvisa
prima della salita il personale di cui all’articolo 5, paga il biglietto a
tariffa ordinaria con la maggiorazione di euro 5,00. Per l’autotrasporto
pubblico la maggiorazione è determinata dal contratto di servizio nella misura
non superiore al 30 per cento della tariffa. La maggiorazione non è dovuta per
i viaggiatori che salgono da località sprovviste di biglietteria, di
emettitrici self-service attive e funzionanti o di punti vendita a terra,
purché l’utente provveda ad avvisare, all’atto della salita, il personale
incaricato.
5. La maggiorazione di cui al comma 4 è applicata con le modalità ivi previste
anche all’utente di un treno regionale con biglietto non convalidato salva
l’ipotesi di obliteratrice non funzionante.

ARTICOLO 3

(Danni alle attrezzature ed ai beni strumentali dell’impresa)

1. Per le infrazioni di cui all’articolo 29 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia,
sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di
trasporto) che abbiano determinato danno materiale alle attrezzature o ai beni
strumentali delle imprese, si applica la sanzione amministrativa da un minimo
di euro 103,00 a un massimo di euro 309,00, oltre al risarcimento del danno
derivante.

ARTICOLO 4

(Reiterazione)

1. Qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno
solare si applica la sanzione amministrativa calcolata nel massimo.

ARTICOLO 5

(Competenza all’irrogazione delle sanzioni)

1. Competente all’irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge è
l’impresa esercente il trasporto pubblico, che provvede all’accertamento e
alla contestazione delle violazioni tramite personale appositamente incaricato
che, per il trasporto su gomma, sia stato autorizzato dalla Provincia
competente per territorio.
2. All’accertamento delle violazioni possono provvedere, altresì, i soggetti
indicati all’articolo 5 della legge regionale 10 agosto 1998, n. 33
(Disciplina generale e delega per l’applicazione delle sanzioni amministrative
di competenza regionale).
3. Gli agenti accertatori sono abilitati a effettuare i controlli previsti
dall’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale) compresi quelli necessari per l’identificazione del trasgressore.
4. Gli agenti accertatori provvedono anche a contestare le altre violazioni in
materia di trasporto pubblico contenute nel d.p.r. 753/1980, per le quali sia
prevista l’irrogazione di una sanzione amministrativa.

ARTICOLO 6

(Autorizzazione all’accertamento e alla contestazione)

1. Per il trasporto su gomma, l’autorizzazione all’accertamento e alla
contestazione è rilasciata dalla Provincia al personale di cui all’articolo 5
previa:
a) presentazione della dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa), attestante il godimento dei diritti politici e il non aver
subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato
sottoposto a misura di prevenzione;
b) frequenza con esito favorevole del corso di abilitazione di cui
all’articolo 8.
2. Ottenuta l’autorizzazione le persone incaricate dell’accertamento e della
contestazione delle violazioni acquisiscono la qualifica di agente di polizia
amministrativa valida per l’espletamento della funzione nel territorio
regionale.

ARTICOLO 7

(Elenco degli accertatori)

1. È istituito presso la Provincia l’elenco dei soggetti autorizzati, ai sensi
dell’articolo 6, ad accertare e contestare le violazioni nei servizi di
autotrasporto pubblico di cui alla presente legge.
2. La Giunta regionale determina le modalità di iscrizione d’ufficio, negli
elenchi di cui al comma 1, dei soggetti già iscritti nell’elenco regionale di
cui all’articolo 28 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 31 (Nuove norme
sulle tariffe dei servizi di autotrasporto pubblico regionale e locale).

ARTICOLO 8

(Corso ed esame di abilitazione)

1. La Provincia organizza, di norma ogni anno, un corso, con relativi esami,
per il conseguimento dell’abilitazione per l’accertamento e la contestazione
delle violazioni previste dalla presente legge.
2. La Giunta regionale, con proprio atto, individua le materie di insegnamento
del corso.
3. Con il superamento degli esami finali, la Provincia rilascia l’attestato di
abilitazione.
4. La Provincia organizza, altresì, corsi di aggiornamento per i soggetti
iscritti nell’elenco di cui all’articolo 7.

ARTICOLO 9

(Pagamento)

1. L’effettuazione del pagamento delle somme dovute avviene secondo le
modalità previste dall’impresa esercente il servizio.
2. Il pagamento della somma dovuta per la violazione nella misura minima, come
determinata ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2, dell’articolo 3, comma 1,
può essere effettuato nelle mani dell’agente all’atto della contestazione
ovvero entro i tre giorni successivi nella sede del soggetto affidatario del
servizio di trasporto pubblico.
3. Qualora il pagamento non sia effettuato nei modi di cui al comma 2 è sempre
ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 9 della l.r.
33/1998.
4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dalle
imprese esercenti i servizi di trasporto pubblico e vengono iscritti nei
bilanci di esercizio come proventi del traffico, con obbligo di
rendicontazione separata rispetto a quella dei proventi ordinari.

ARTICOLO 10

(Comunicazioni sull’attività di accertamento)

1. Le imprese esercenti il servizio di autotrasporto pubblico trasmettono alle
Province e ai Comuni, entro il 31 marzo di ogni anno, le risultanze degli
accertamenti compiuti nell’anno precedente, nonché il rapporto, espresso in
valore percentuale, fra i controlli effettuati sugli automezzi di trasporto e
i chilometri effettivamente percorsi.
2. Le imprese esercenti i servizi ferroviari regionali trasmettono alla
Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, le risultanze degli accertamenti
compiuti nell’anno precedente, nonché il rapporto, espresso in valore
percentuale, fra i controlli effettuati sui treni e le sanzioni irrogate.
3. Le imprese esercenti i servizi di trasporto pubblico di cui ai commi 1 e 2
forniscono, su richiesta degli enti territoriali competenti, tutte le altre
informazioni sullo svolgimento delle funzioni di accertamento delle
irregolarità dei titoli di viaggio per le linee di rispettiva competenza.

ARTICOLO 11

(Norme finali)

1. Alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge si
applica la l.r. 33/1998 in quanto compatibile.

ARTICOLO 12

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:
a) la legge regionale 21 luglio 1992, n. 31 (Nuove norme sulle tariffe
dei servizi di autotrasporto pubblico regionale e locale);
b) il comma 5 dell’articolo 32 della legge regionale 24 dicembre 1998, n.
45 (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle
Marche).

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *