Legge Regionale n. 4 del 10-02-2009 Regione Piemonte. Gestione e promozione economica delle foreste.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE
N. 6
del 12 febbraio 2009
SUPPLEMENTO ORDINARIO
Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Principi)

1. La Regione Piemonte, nel quadro dei principi definiti dagli articoli 6 e 8
dello Statuto, considera le foreste come bene a carattere ambientale,
culturale, economico e paesaggistico di irrinunciabile valore collettivo da
utilizzare e preservare a vantaggio delle generazioni future.
2. Le foreste sono riconosciute quale risorsa di materie prime ed energie
rinnovabili, per il loro apporto al benessere degli individui, per la
protezione del territorio, della vita umana e delle opere dell’uomo dalle
calamità naturali e per la tutela della biodiversità.
3. Sono ritenute indispensabili la pianificazione degli interventi di
gestione forestale, basata su un’approfondita conoscenza del territorio, e la
programmazione degli stessi nel rispetto del ruolo delle autonomie locali, in
applicazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e
leale collaborazione ai sensi dell’articolo 3 dello Statuto.
4. La Regione riconosce il ruolo di interesse pubblico delle attivitÃ
selvicolturali svolte secondo i principi della gestione forestale sostenibile
e finalizzate al mantenimento della multifunzionalità delle foreste.

ARTICOLO 2

(Finalità)

1. La Regione, in armonia con gli indirizzi definiti dalla legislazione
comunitaria, nazionale e regionale e dagli accordi internazionali in tema di
gestione forestale sostenibile, mitigazione dei cambiamenti climatici, tutela
dell’ambiente e del paesaggio, si propone, in particolare, di:
a) promuovere la gestione forestale sostenibile e la multifunzionalità delle
foreste;
b) tutelare e valorizzare il patrimonio forestale pubblico e privato;
c) sviluppare le filiere del legno derivato dalle foreste e
dall’arboricoltura;
d) promuovere l’impiego del legno come materia prima rinnovabile;
e) incentivare la gestione associata delle foreste;
f) migliorare le condizioni socio-economiche delle aree rurali;
g) promuovere la crescita e qualificare la professionalità delle imprese e
degli addetti forestali;
h) accrescere le conoscenze scientifiche e tecniche in campo forestale,
promuovendo la ricerca e l’innovazione in materia;
i) aumentare la sensibilità e la consapevolezza sociale circa il valore
culturale, ambientale ed economico delle foreste e degli alberi.

ARTICOLO 3

(Bosco e foresta)

1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra norma in vigore nella
Regione è adottata la definizione di bosco di cui all’articolo 2, commi 1, 3 e
6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e
modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della legge 5
marzo 2001, n. 57). Sono inoltre considerati bosco le tartufaie controllate
che soddisfano la medesima definizione.
2. Non sono considerati bosco le tartufaie coltivate di origine artificiale e
l’arboricoltura da legno.
3. La continuità e l’omogeneità della superficie boscata non è interrotta dai
confini amministrativi o di proprietà o da superfici incluse di qualunque
altra natura, di estensione inferiore ai 2.000 metri quadrati o di larghezza
inferiore ai 20 metri misurata al piede delle piante di confine.
4. La colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive su terreni
precedentemente non boscati dà origine a bosco quando il processo è in atto da
almeno dieci anni.

ARTICOLO 4

(Arboricoltura da legno)

1. Per arboricoltura da legno si intende la coltura arborea di origine
artificiale, finalizzata prevalentemente alla produzione di legname e
biomassa, reversibile a fine ciclo colturale ed eseguita su terreni non
boscati.

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/

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