Legge Regionale n. 1 del 08-01-2009 Regione Toscana. Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA
N. 1
del 16 gennaio 2009
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

Principi e finalità

1. La presente legge riordina e razionalizza la normativa regionale in
materia di personale e organizzazione, nel rispetto dei principi di cui agli
articoli 52 e 53 dello Statuto regionale.
2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche).

ARTICOLO 2

Rapporti tra organi di direzione politica e dirigenza

1. Gli organi di direzione politica esercitano le funzioni di indirizzo
politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed
adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni.
Verificano, inoltre, la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa
e della gestione agli indirizzi impartiti.
2. Agli organi di direzione politica spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e l’adozione dei relativi
atti di indirizzo applicativo;
b) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a
terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di
terzi;
c) le nomine, le designazioni e gli atti analoghi ad essi attribuiti da
specifiche disposizioni;
d) la definizione delle priorità, dei piani e delle direttive generali
per l’azione amministrativa e per la gestione;
e) l’individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-
finanziarie da destinare alle strutture di massima dimensione, di cui
all’articolo 3;
f) la definizione del sistema di controllo strategico e delle procedure
del controllo di gestione;
g) la disciplina delle procedure di controllo di regolaritÃ
amministrativa e contabile degli atti amministrativi regionali;
h) la definizione dei criteri di valutazione dei direttori generali,
nonché l’attribuzione di una quota di compenso correlata ai risultati
conseguiti.
3. La Giunta regionale, oltre alle direttive generali, può impartire
direttive specifiche per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa
dell’ente.
4. Ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e dei provvedimenti
amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso
l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e
di controllo.

ARTICOLO 3

Strutture di massima dimensione

1. Le strutture di massima dimensione a supporto degli organi di governo
della Regione sono denominate direzioni generali.
2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, la Giunta regionale
individua con propria deliberazione le direzioni generali e ne definisce le
competenze.
3. L’Avvocatura regionale di cui alla legge regionale 2 dicembre 2005, n.
63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana
e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell’Avvocatura regionale), è equiparata
ad una direzione generale.

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/

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