Testo: DECRETO LEGISLATIVO 14 maggio 2009, n. 64
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2009)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l’articolo 14;
Visto il regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, concernente attuazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso, nonche’ dell’assistenza tecnica destinata a fini militari, a norma dell’articolo 50 della legge 1° marzo 2002, n. 39;
Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, legge comunitaria 2007, ed, in particolare, l’articolo 26 recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie e norme penali concernenti operazioni di esportazione di prodotti e tecnologie elencati nel regolamento (CE) n. 423/2007 relativo a misure restrittive nei confronti dell’Iran;
Visto il regolamento (CE) 19 aprile 2007, n. 423/2007, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, come modificato dal regolamento (CE) 20 aprile 2007, n. 441/2007, dal regolamento (CE) 5 giugno 2007, n. 618/2007, dal regolamento (CE) 28 gennaio 2008, n. 116/2008, dal regolamento (CE) 11 marzo 2008, n. 219/2008 e dal regolamento (CE) 10 novembre 2008, n. 1110/2008;
Ritenuta la necessita’ di emanare disposizioni intese a consentire la completa attuazione del regolamento (CE) n. 423/2007;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 2008;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2009;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell’economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Ambito di applicazione ed Autorita’ nazionale
1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007, di seguito denominato: «regolamento», relativo a misure restrittive nei confronti dell’Iran.
2. Relativamente ai beni ed alle tecnologie a duplice uso, l’Autorita’ competente incaricata dell’applicazione del regolamento di cui al comma 1 e’ il Ministero dello sviluppo economico, quale Autorita’ nazionale competente all’applicazione del regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96.
3. L’Autorita’ competente, sentito il parere obbligatorio ma non vincolante del Comitato consultivo di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, in osservanza del regolamento (CE) n. 423/2007, emette il provvedimento di autorizzazione, diniego, revoca, modifica o sospensione.
Art. 2.
Sanzioni
1. Chiunque viola i divieti di cui agli articoli 2, 4 e 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 423/2007 e’ punito con la pena della reclusione da tre a otto anni.
2. Chiunque effettua le operazioni di cui agli articoli 3, 5, paragrafo 2, e 6 del regolamento (CE) n. 423/2007, in assenza o in difformita’ delle autorizzazioni ivi previste, e’ punito con la pena della reclusione da due a sei anni.
3. Chiunque viola i divieti di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 423/2007 e’ punito con la pena della reclusione da due a sei anni. In deroga a quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, tale pena non esclude l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al medesimo articolo.
4. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si applicano le sanzioni previste dalla legislazione vigente.
Art. 3.
Obbligo di comunicazione da parte dell’autorita’ giudiziaria
1. L’autorita’ giudiziaria che procede per i reati previsti dall’articolo 2 ne da’ immediata comunicazione all’Autorita’ competente di cui all’articolo 1, comma 2, e, relativamente al reato di cui al comma 3 del predetto articolo 2, anche al Ministero dell’economia e delle finanze, nonche’, ai fini di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, al Comitato di sicurezza finanziaria.
Art. 4.
Disposizioni finanziarie
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono all’attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione competente per materia ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ europee (GUCE).
Note alle premesse:
– L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della funzione legislativa non puo’ essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
– La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192».
– Si riporta il testo dell’art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art.14 (Decreti legislativi). – 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell’art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di ”decreto legislativo” e con l’indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L’emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e’ trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita’ di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo’ esercitarla mediante piu’ atti successivi per uno o piu’ degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell’organizzazione dell’esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l’esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e’ tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e’ espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».
– Il regolamento (CE) 1334/2000 e’ pubblicato nella G.U.C.E. 30 giugno 2000, n. L 159.
– Il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2003, n. 102.
– Si riporta il testo dell’art. 50 della legge 1° marzo 2002, n. 39, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2002, n. 72, S.O.:
«Art.50 (Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali in materia di prodotti e tecnologie a duplice uso). – 1. Il Governo e’ delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie, e del Ministro delle attivita’ produttive, con le modalita’ di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 1, un decreto legislativo ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all’esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso, nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie in materia, nonche’ dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguamento al regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, e alle altre disposizioni comunitarie, nonche’ agli accordi internazionali gia’ adottati o che saranno adottati entro il termine di esercizio della delega stessa;
b) disciplina unitaria della materia dei prodotti a duplice uso, coordinando le norme legislative vigenti e apportando le integrazioni, modificazioni ed abrogazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa;
c) razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
d) previsione delle procedure eventualmente adottabili nei casi di divieto di esportazione per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto per i diritti dell’uomo, dei prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I del citato regolamento (CE) n. 1334/2000, e successive modificazioni;
e) previsione di misure sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 e con la stessa procedura, puo’ emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.».
– Si riporta il testo dell’art. 26, della legge 25 febbraio 2008, n. 34, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2008, n. 56, S.O.:
«Art. 26 (Delega al Governo per introdurre disposizioni per l’attuazione del regolamento (CE) n. 423/2007, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran) . – 1. Nel rispetto dell’art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo e’ delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro della giustizia e del Ministro del commercio internazionale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell’economia e delle finanze e degli altri Ministri competenti, nel rispetto del regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007, e secondo le procedure di cui all’art. 1, commi 3, 4, 6 e 8 della presente legge, uno o piu’ decreti legislativi recanti disposizioni dirette a regolamentare le transazioni connesse con i beni e tecnologie a duplice uso, le forniture di assistenza tecnica e/o finanziaria di servizi di intermediazione o di investimento, pertinenti a beni e tecnologie di duplice uso, nei confronti dell’Iran, nonche’ a stabilire norme recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni delle medesime disposizioni.
2. L’esercizio della delega deve avvenire nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all’art. 2, comma 1, lettere a), b), e), f) e g), nonche’ dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguamento al regolamento (CE) n. 423/2007 ed alle altre disposizioni comunitarie che dovessero essere adottate entro il termine di esercizio della delega stessa;
b) coordinamento delle nuove disposizioni con la normativa vigente in tema di disciplina dei prodotti e tecnologie a duplice uso;
c) previsione di procedure di autorizzazione alla fornitura di assistenza tecnica e in materia finanziaria pertinenti ai beni e tecnologie a duplice uso e all’esportazione ed importazione di beni e tecnologie a duplice uso nei confronti dell’Iran;
d) previsione della pena della reclusione da tre a otto anni per i soggetti che violino i divieti di cui agli articoli 2, 4 e 5, paragrafo 1, del citato regolamento;
e) previsione della pena della reclusione da due a sei anni per i soggetti che effettuino le operazioni di cui agli articoli 3, 5, paragrafo 2, e 6 del regolamento in assenza o in difformita’ delle autorizzazioni ivi previste;
f) previsione della pena della reclusione da due a sei anni per i soggetti che violino i divieti di cui all’art. 7, paragrafo 4, del regolamento.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 e secondo le procedure di cui al comma 1, il Governo puo’ emanare disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1.
4. Dall’esercizio della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
– Il regolamento (CE) n. 423/2007 e’ pubblicato nella G.U.U.E. 20 aprile 2007, n. L 103.
– Il regolamento (CE) n. 441/2007 e’ pubblicato nella G.U.U.E. 21 aprile 2007, n. L 104.
– Il regolamento (CE) n. 618/2007 e’ pubblicato nella G.U.U.E. 6 giugno 2007, n. L 143.
– Il regolamento (CE) n. 116/2008 e’ pubblicato nella G.U.U.E. 10 febbraio 2009, n. L 39.
– Il regolamento (CE) n. 219/2008 e’ pubblicato nella G.U.U.E. 12 marzo 2008, n. L 68.
– Il regolamento (CE) n. 1110/2008 e’ pubblicato nella G.U.U.E. 11 novembre 2008, n. L 300.
Nota all’art. 1:
– Per il regolamento (CE) n. 423/2007, si veda nelle note alle premesse.
– Si riporta il testo dell’art. 11, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, citato nelle premesse:
«Art. 11 (Comitato consultivo). – 1. Presso l’Autorita’ competente e’ istituito un Comitato consultivo per l’esportazione dei beni a duplice uso.
2. Il Comitato consultivo per l’esportazione dei beni a duplice uso, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta formulata dall’Autorita’ competente, esprime un parere obbligatorio ma non vincolante ai fini del rilascio, diniego, annullamento, revoca, sospensione e modifica delle autorizzazioni nei casi previsti dal presente decreto legislativo. Il termine predetto e’ prorogato di ulteriori novanta giorni qualora il Comitato ritenga necessario esperire ulteriore attivita’ istruttoria. Il Comitato esprime, inoltre, su richiesta dell’Autorita’ competente ovvero di altri Ministeri interessati, pareri su questioni di carattere particolare e/o generale relative all’attivita’ di autorizzazione e di controllo delle esportazioni dei beni a duplice uso e su questioni connesse all’aggiornamento della relativa normativa.
3. Il Comitato consultivo e’ composto da un direttore generale del Ministero degli affari esteri che svolge le funzioni di presidente, da un direttore generale del Ministero delle attivita’ produttive – Dipartimento per l’internazionalizzazione che svolge le funzioni di vice presidente, da due rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, dei quali uno dell’Agenzia delle dogane, e da un rappresentante ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, delle attivita’ produttive -Dipartimento per l’internazionalizzazione, della difesa, dell’interno, delle comunicazioni, dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e della salute. I rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri e delle attivita’ produttive – Dipartimento per l’internazionalizzazione, possono esercitare il diritto di voto in caso di assenza, rispettivamente, del presidente e del vice presidente del Comitato. Le funzioni di Segretario sono esercitate dal dirigente dell’Autorita’ competente.
Alle riunioni del Comitato partecipano, senza diritto di voto, quattro esperti tecnici estranei all’Amministrazione, competenti per ciascuno degli esercizi di controllo dei beni a duplice uso.
4. I componenti del Comitato consultivo, i loro supplenti e gli esperti tecnici sono nominati con decreto del Ministro delle attivita’ produttive; essi sono designati, rispettivamente, dai Ministeri o dagli enti di appartenenza entro trenta giorni dalla richiesta da parte del Ministero delle attivita’ produttive. Il Comitato viene rinnovato ogni cinque anni.
5. Alle riunioni del Comitato consultivo possono inoltre partecipare, senza diritto di voto, per particolari esigenze e su richiesta dell’Autorita’ competente o del Presidente del Comitato stesso, anche rappresentanti degli organi preposti alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ed al controllo doganale, fiscale e valutano, nonche’ altri esperti anche estranei all’Amministrazione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio esistenti.
6. Il Comitato consultivo e’ validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
7. Il Ministro delle attivita’ produttive disciplina, con proprio decreto, sentite le altre Amministrazioni di cui al comma 3, le modalita’ di funzionamento del Comitato.».
Nota all’art. 2:
– Per regolamento (CE) n. 423/2007, si veda nelle note alle premesse.
– Il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, reca: «Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attivita’ dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE.».
– Si riporta il testo dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109:
«Art.13 (Disposizioni sanzionatorie). – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all’art. 5, commi 1, 2, 4 e 5 e’ punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla meta’ del valore dell’operazione stessa e non superiore al doppio del valore medesimo.
(Omissis)
Nota all’art. 3:
– Si riporta il testo dell’art. 3 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, citato nelle note all’articolo 2:
«Art. 3 (Comitato di sicurezza finanziaria). – 1. In ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall’Italia nella strategia di contrasto al finanziamento del terrorismo ed all’attivita’ di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche al fine di dare attuazione alle misure di congelamento disposte dalle Nazioni unite e dall’Unione europea, e’ istituito, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili e, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, il Comitato di sicurezza finanziaria, di seguito denominato: ”Comitato”.
2. Il Comitato e’ composto dal direttore generale del tesoro o da un suo delegato, che lo presiede, e da undici membri.
3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal Ministro dell’interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro degli affari esteri, dalla Banca d’Italia, dalla Commissione nazionale per le societa’ e la borsa, dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo e dall’Ufficio italiano dei cambi. Del Comitato fanno anche parte un dirigente in servizio presso il Ministero dell’economia e delle finanze, un ufficiale della Guardia di finanza, un funzionario o ufficiale in servizio presso la Direzione investigativa antimafia, un ufficiale dell’Arma dei carabinieri, e un rappresentante della Direzione nazionale antimafia. Il presidente del Comitato puo’ invitare a partecipare alle riunioni del Comitato rappresentanti di altri enti o istituzioni, inclusi rappresentanti dei servizi per la informazione e la sicurezza, secondo le materie all’ordine del giorno. Ai fini dello svolgimento dei compiti riguardanti il congelamento delle risorse economiche, il Comitato e’ integrato da un rappresentante dell’Agenzia del demanio.
4. Il funzionamento del Comitato e’ disciplinato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Comitato. In ogni caso, ai componenti del Comitato non e’ corrisposto alcun emolumento, indennita’, o rimborso spese.
5. Gli enti rappresentati nel Comitato comunicano allo stesso, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di segreto di ufficio, le informazioni riconducibili alle materie di competenza del Comitato. Le informazioni in possesso del Comitato sono coperte da segreto d’ufficio, fatta salva l’applicazione dell’art. 6, primo comma, lettera a), e dell’art. 7 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 7 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e 4 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
6. L’autorita’ giudiziaria trasmette al Comitato ogni informazione ritenuta utile ai fini del presente decreto.
7. Il Comitato, con propria delibera, individua gli ulteriori dati ed informazioni riconducibili alle materie di competenza del Comitato che le pubbliche amministrazioni sono obbligate a trasmettere al Comitato stesso. Il Comitato puo’ richiedere accertamenti agli enti rappresentati nel Comitato, tenuto conto delle rispettive attribuzioni. Il presidente del Comitato puo’ trasmettere dati ed informazioni al Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza ed ai direttori dei Servizi per la informazione e la sicurezza, anche ai fini dell’attivita’ di coordinamento spettante al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 1 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.
8. Il Comitato chiede all’Agenzia del demanio ogni informazione necessaria o utile sull’attivita’ dalla stessa svolta ai sensi dell’art. 12.
9. Il Comitato puo’ stabilire collegamenti con gli organismi che svolgono simili funzioni negli altri Paesi al fine di contribuire al necessario coordinamento internazionale, anche in deroga al segreto d’ufficio di cui al comma 5.
10. Il Comitato formula alle competenti autorita’ internazionali, sia delle Nazioni unite che dell’Unione europea, proposte di designazione di soggetti o enti.
Quando, sulla base delle informazioni acquisite ai sensi dei precedenti commi, sussistono sufficienti elementi per formulare alle competenti autorita’ internazionali, sia delle Nazioni unite che dell’Unione europea, proposte di designazione e sussiste il rischio che i fondi o le risorse economiche da sottoporre a congelamento possano essere, nel frattempo, dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di attivita’ terroristiche, il presidente del Comitato ne fa segnalazione al procuratore della Repubblica competente ai sensi dell’art. 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
11. Il Comitato e’ l’autorita’ competente a valutare le istanze di esenzione dal congelamento di fondi e risorse economiche presentate dai soggetti interessati, secondo quanto disposto dai regolamenti comunitari o dai decreti di cui all’art. 4.
12. Il Comitato formula alle competenti autorita’ internazionali, sia delle Nazioni unite che dell’Unione europea, proposte di cancellazione dalle liste di soggetti designati, sulla base anche delle istanze presentate dai soggetti interessati.
13. Il Comitato formula le proposte per l’adozione dei decreti di cui all’articolo 4.
14. Il termine per la conclusione dei procedimenti amministrativi innanzi al Comitato e’ di centoventi giorni.».