Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 09-02-2011, n. 3161 Costruzioni abusive Demolizione di costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con sentenza del 29.3.10 emessa ex art. 444 c.p.p. il Tribunale di Napoli applicava a C.A., con la diminuente del rito, la pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione ed euro 200,00 di multa per i reati p. e p. ex artt. 633 e 639 bis c.p., D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 44, 83 e 95.

Ricorre contro la sentenza il PG presso la Corte d’Appello di Napoli, per essere stato omesso l’ordine di demolizione del manufatto abusivo realizzato dalla C., ordine conseguente per legge alla condanna per reati edilizi.

Il ricorso è fondato.

Per costante insegnamento di questa S.C., cui va data continuità, la demolizione di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, comma 9 costituisce sanzione che, malgrado la natura dell’organo cui se ne demanda l’irrogazione, resta pur sempre sostanzialmente amministrativa di tipo ablatorio, che il giudice deve disporre anche nella sentenza applicativa di pena concordata tra le parti.

A tale pronuncia, infatti, sono ricollegabili tutti gli effetti di una sentenza di condanna, ad eccezione di quelli espressamente indicati dall’art. 445 c.p.p., comma 1, fra i quali non è compresa la sanzione in oggetto (non trattandosi di pena accessoria nè di misura di sicurezza).

Nè in contrario rileva che l’ordine de quo non abbia formato oggetto dell’accordo intercorso tra le parti, in quanto esso costituisce atto dovuto per il giudice, non suscettibile di valutazioni discrezionali e sottratto alla disponibilità delle parti stesse, di cui l’imputato deve tenere comunque conto nell’operare la scelta del patteggiamento (cfr. Cass. Sez. 3^ n. 7617 del 3.7.2000, Pusateri; Cass. Sez. 3^ n. 64 del 18.2.1998, P.M. in proc. Corrado; Cass. Sez. 3^ n. 3107 del 25.10.1997, P.M. in proc. Di Maro).

Ne deriva che, nel caso di specie, il non aver il Tribunale emesso l’ordine di demolizione delle opere abusive comporta l’annullamento senza rinvio, ai sensi dell’art. 620 c.p.p., dell’impugnata pronuncia limitatamente a tale omissione, potendo questa S.C. adottare direttamente il provvedimento dovuto in quanto obbligatorio ex lege ed estraneo alla discrezionalità del giudice di merito (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 3^ n. 16390 del 17.2.10, PG in proc. Costi).

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’omesso ordine di demolizione delle opere abusive, demolizione che dispone.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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