La giurisprudenza definisce la capacità giuridica come la capacità di assumere la titolarità di situazioni giuridiche e la configura come imputazione di rapporti giuridici.
La dottrina configura la capacità giuridica come l’attitudine alla titolarità di poteri e doveri giuridici , cioè l’idoneità del soggetto ad essere titolare di posizioni giuridiche .
La capacità giuridica acquista riconoscimento e tutela costituzionali con l’art. 2 Cost. che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo tra cui ritroviamo la personalità.
Il riconoscimento della capacità giuridica è generalizzato nei confronti di tutti i cittadini senza alcuna limitazione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali e contro ogni ostacolo di ordine economico o sociale che possa di fatto impedire il pieno sviluppo della persona umana .
Dalla capacità giuridica ricaviamo i seguenti principi:
• L’eguaglianza dei coniugi
• L’eguaglianza dei cittadini in relazione all’accesso ai pubblici uffici
• La pari opportunità tra uomini e donne ;
• L’impossibilità che la capacità giuridica venga eliminata per motivi di natura politica ;
• L’uguaglianza di trattamento tra uomo e donna in ambito familiare ;
• L’equiparazione dei sessi per l’accesso agli uffici pubblici ed alle cariche elettive
• L’uguaglianza di trattamento tra uomo e donna in ambito lavorativo ;
• Il sostegno all’imprenditoria femminile ;
• L’equiparazione tra la donna e l’uomo, riconoscendo medesime possibilità di esercitare la propria capacità giuridica ed uguali diritti per la conclusione dei contratti e l’amministrazione dei beni. La stessa norma prevede la nullità di tutti i contratti aventi l’effetto di limitare la capacità giuridica della donna .
• L’equiparazione tra figli naturali e legittimi;
La capacità giuridica non va confusa con la capacità di agire, che precisa chi possa validamente compiere azioni, atti e fatti per l’esercizio dei propri diritti o doveri .
La capacità giuridica si acquista con la nascita ;
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1. C. 360/03; C. St. 21.12.92, n. 1539
2. Rescigno, Capacità, in Digesto civ., II, Torino, 1988, 209
3. Bianca, Diritto civile, I, Milano, 1981, 193
4. Articolo 2 Cost. “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”
5. Stanzione, Capacità, in EG, V, Roma, 1988, 6
6. Articolo 3 Cost. “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
7. E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”
8. Articolo 29 Cost. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
9. Il matrimonio è ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.
10. Articolo 51 Cost. Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.
11. La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
12. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
13. Articolo 51 Cost. Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.
14. La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
15. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
16. Articolo 22 Cost. Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
17. l. 19.5.1975, n. 151;
18. l. 9.2.1963, n. 66;
19. l. 9.12.1977, n. 903; l. 8.3.00, n. 53 ; d.lg. 26.3.01, n. 151; l. 10.4.1991, n. 125; art. 8 d.lg. 23.5.00, n. 196;
20. l. 25.2.1992, n. 215;
21. Art. 15, 1° co., l. 14.3.1985, n. 132 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione di New York del 18.12.1979);
22. Art. 1 C.C. La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita.
23. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita.
dott. Domenico CIRASOLE
( perfezionamento in diritto penale d’impresa, dei mercati, e degli intermediari finanziari )