& La capacità generale di agire è necessariamente correlata all’insussistenza di situazioni che escludano (minore età, interdizione) o limitino (inabilitazione) la capacità stessa.
! Un minore deve essere considerato capace di intendere e di volere ove in considerazione del suo sviluppo psico-fisico e della sua capacità di autodeterminarsi sia in grado di rendersi conto dell’illiceità del suo comportamento (C. 8740/01).
Alla capacità di agire speciale sono da ricondurre: le varie età previste dalle leggi speciali in materia di lavoro; l’abilitazione a contrarre matrimonio ed a porre in essere convenzioni matrimoniali (artt. 84, 2° co., 165 e 774, 2° co.); il riconoscimento del figlio naturale, la sua impugnazione, e la domanda di legittimazione del figlio naturale (artt. 250, ult. co., 264, ult. co. e 284, ult. co.); la formazione dell’inventario (art. 363, 1° co.); il diritto d’autore (art. 2580) (Falzea, 40-41).
La l. 22.5.1978, n. 194 (art. 13, co. 1 e 2) prevede una capacità speciale della minore interdetta a prestare il proprio consenso all’interruzione della gravidanza congiuntamente al proprio coniuge ed al tutore.
Poiché la capacità generale e speciale di agire presuppongono come loro fondamento la capacità di intendere e di volere, il difetto della capacità naturale è la causa dell’incapacità legale (così Stanzione, 12) mentre, secondo taluni, la capacità naturale influisce sulla sola capacità speciale di agire (in tal senso Falzea, 41) essendo la capacità generale legata alla sussistenza di altri presupposti (età, stato di sanità mentale ecc.).
Per aversi incapacità naturale è necessario che le facoltà intellettive e volitive del soggetto siano perturbate al punto da impedirgli una seria valutazione del contenuto e degli effetti dell’atto posto in essere (è C. 5159/04; C. 7485/03; C. 1444/03; C. 9851/02; C. 4539/02; C. 15480/01; C. 6999/00).
La prova della sussistenza di un «ucido intervallo» ricade su chi pretende di dimostrare la validità dell’atto (C. 11833/97).
& La capacità legale di agire è una situazione giuridica; la capacità (e l’incapacità) naturale è invece una situazione di fatto (Bianca, 240).
L’incapacità naturale non è esattamente speculare alla capacità naturale: quest’ultima è indicata come capacità di intendere e volere (art. 1389), mentre per configurare l’incapacità è sufficiente che ricorra o l’incapacità di volere o quella di intendere (si vedano gli artt. 120, 1° co., 775, 1° co., 1425, 2° co., ove si parla di incapacità di intendere o volere).
La capacità naturale è comunque richiesta per il compimento degli atti non negoziali e per l’imputabilità degli atti dannosi (vedi sub par. 6). tuttavia per taluni atti è del tutto irrilevante la capacità tanto legale che naturale: accessione (art. 934), ritrovamento (art. 927), specificazione (art. 940), ecc.
Il contratto concluso dall’incapace legale è annullabile (art. 1425, 1° co.); è del pari annullabile il contratto concluso dall’incapace naturale ove risulti la malafede dell’altro contraente (art. 428, 2° co.), nonché l’atto unilaterale compiuto dall’incapace naturale, purché ne risulti un grave pregiudizio per l’autore (art. 428, 1° co.).
! In presenza di un grave pregiudizio l’incapace può ottenere l’annullamento dell’atto unilaterale da lui compiuto (C. 1475/03).
Per l’annullamento del matrimonio (art. 120, 1° co.), del testamento (art. 591, 2° co.) e della donazione (art. 775, 1° co.) è sufficiente la prova dell’incapacità al momento del compimento dell’atto.
Per altri profili vedi sub artt. 428 e 1425.
Sono inapplicabili all’incapace naturale le disposizioni codicistiche facenti generico riferimento «all’incapace» o «agli incapaci», avendo queste esclusivo riguardo all’incapacità legale. L’incapacità naturale sarebbe del pari irrilevante per tutte le attività di ricezione di un atto o di una dichiarazione, trovando essa disciplina e tutela giuridica solo in caso di atti posti in essere dal soggetto incapace (Rescigno, 215).
Gli atti ricettizi rivolti nei confronti di soggetto incapace di intendere e volere sono validi ed efficaci, mentre sono annullabili solo quelli direttamente da lui compiuti (è C. 3612/85; C. 5563/82).