DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 2009 Autorizzazione ad assumere personale nelle amministrazioni ed enti pubblici non economici.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 235 del 9-10-2009

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, ed in particolare il comma 3-ter del medesimo
articolo;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005) ed in particolare l’art. 1, comma 47, che
disciplina la mobilita’ tra amministrazioni in regime di limitazione
alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006);
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007);
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008);
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la
competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria;
Visto l’art. 1, comma 527, della predetta legge n. 296 del 2006,
cosi’ come sostituito dall’art. 66, comma 6, del citato decreto-legge
n. 112 del 2008, il quale prevede che, per l’anno 2008 le
amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad ulteriori
assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo
svolgimento delle procedure di mobilita’, nel limite di un
contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa
annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine e’
istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze pari a 25 milioni di euro per l’anno
2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009;
Viste le note con le quali le Amministrazioni, hanno chiesto, ai
sensi dell’art. 1, comma 527, della predetta legge 27 dicembre 2006,
n. 296, l’assunzione a tempo indeterminato di personale di varie
qualifiche;
Vista l’istruttoria sulle richieste pervenute dalle amministrazioni
interessate, ai sensi dell’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni;
Considerato che le richieste di assunzione superano la
disponibilita’ del fondo;
Ritenuto di privilegiare le richieste di assunzione provenienti
dalle amministrazioni che non hanno beneficiato delle risorse
finanziarie dovute ai risparmi per cessazioni di personale, nonche’
le richieste relative alle assunzioni di vincitori di concorso;
Ritenuto che, ai fini della determinazione e del calcolo dell’onere
finanziario complessivo, si tiene conto del differenziale concernente
la spesa annua lorda solo nel caso di assunzioni di personale gia’
dipendente della medesima amministrazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 gennaio
2009, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2009, registro
n. 2, foglio n. 12, con il quale, a valere sul fondo previsto
dall’art. 1, comma 527, della predetta legge 27 dicembre 2006, n.
296, calcolato al netto delle risorse previste dalle disposizioni
normative richiamate nel citato decreto, sono state autorizzate
assunzioni per una spesa complessiva annua lorda pari a 5.719.242
euro a decorrere dall’anno 2009, con conseguente residuo di risorse
finanziarie utilizzabili per le assunzioni di cui al presente
provvedimento, pari a 36.839.119 euro a regime;
Ritenuto di autorizzare in favore delle amministrazioni richiedenti
un contingente di n. 1.370 unita’, di cui 190 progressioni verticali
e 250 unita’ di incremento di percentuale di part-time,
corrispondente ad una spesa annua lorda pari ad euro a regime
36.838.883 a decorrere dall’anno 2009;
Visti i commi 1, 5 e 6 del citato art. 74, del decreto-legge n. 112
del 2008, concernenti, rispettivamente, la riduzione degli assetti
organizzativi, la dotazione organica provvisoria e le sanzioni
previste in caso di mancato adempimento di quanto sancito dai commi 1
e 4 dello stesso articolo;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ed il particolare
l’art. 41, comma 3, il quale prevede che il termine per procedere
alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi
nell’anno 2007, di cui all’art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, e’ prorogato al 30
settembre 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse
entro il 30 giugno 2009;
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed in particolare
l’art. 17, comma 16, il quale proroga il termine per procedere alle
assunzioni a tempo indeterminato di cui all’art. 1, comma 527, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 66, comma
6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, al 31 dicembre 2010 stabilendo che le relative
autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009;
Visto il citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, ed in
particolare l’art. 17, comma 7, il quale prevede che dalla data di
entrata in vigore dello stesso decreto le amministrazioni vigilanti
su enti ed organismi pubblici statali, nonche’ strutture pubbliche
statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa e gli
enti interessati, fino al conseguimento degli obiettivi di
contenimento della spesa assegnati a ciascuno ai sensi del comma 3
dello stesso art. 17, non possono procedere a nuove assunzioni di
personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle
gia’ autorizzate e quelle previste da disposizioni speciali, fatte
salve le assunzioni dei corpi di polizia, delle Forze armate, del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle universita’, degli enti
di ricerca, del personale di magistratura e del comparto scuola nei
limiti consentiti dalla normativa vigente;
Visto l’art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ai sensi del quale nell’individuazione delle dotazioni
organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di
vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta’ di personale,
anche temporanea, nell’ambito dei contingenti relativi alle singole
posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 luglio 2009;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione e del Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, ed a valere sul fondo ivi previsto, sono autorizzate le
assunzioni di cui alla Tabella allegata al presente decreto, per un
contingente di personale a tempo indeterminato pari a complessive n.
1.370 unita’, di cui 190 progressioni verticali e 250 unita’ di
incremento di percentuale di part-time, corrispondente ad una spesa
complessiva annua lorda pari ad euro 36.838.883 a decorrere dall’anno
2009 ripartito, per ciascuna amministrazione, secondo le indicazioni
di cui alla medesima tabella.
2. Le amministrazioni che non hanno provveduto agli adempimenti
previsti dall’art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non
possono procedere alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo e
con qualsiasi tipo di contratto.
3. Rimane fermo il blocco delle assunzioni previsto dall’art. 17,
comma 7, del citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, come
richiamato nelle premesse del presente decreto.
4. Ai fini della determinazione e del calcolo dell’onere
finanziario complessivo, si tiene conto del differenziale concernente
la spesa annua lorda esclusivamente nel caso di assunzioni di
personale gia’ dipendente della medesima amministrazione. Pertanto il
relativo onere viene valutato in termini di differenziale di costo
tra le qualifiche di provenienza e di destinazione nel solo caso di
richieste di assunzione di personale gia’ dipendente della stessa
amministrazione.
5. L’autorizzazione di cui al presente decreto relativa ad
assunzioni di personale riferite allo scorrimento o all’utilizzo
delle graduatorie da parte delle amministrazioni di cui al comma 1,
e’ subordinata, ove previsto, alla condizione dell’espletamento del
procedimento di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
6. Alla copertura dell’onere a carico delle amministrazioni
interessate si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte
nell’ambito della missione «Fondi da ripartire» – Programma «Fondi da
assegnare» – U.P.B. 25.1.3. «Oneri comuni di parte corrente» –
capitolo 3032, dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2009 e corrispondenti capitoli per gli
esercizi successivi.
7. Le amministrazioni di cui al comma 1 che intendano avviare
assunzioni per unita’ di personale appartenenti a categorie e
professionalita’ diverse rispetto a quelle autorizzate con il
presente decreto, fermo restando il limite delle risorse finanziarie
assegnate a ciascuna amministrazione, non possono procedere senza la
preventiva autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento per la funzione pubblica,
Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e del
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato, IGOP. E’ ammessa un’unica richiesta
di rimodulazione.
8. Le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute, entro il 31
marzo 2011 o comunque entro il completamento delle procedure di
assunzione, a trasmettere per le necessarie verifiche alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la funzione pubblica,
Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il numero
dei dipendenti assunti e in corso di assunzione, distinti per profili
professionali ed area di appartenenza, specificando se a tempo pieno
o ridotto, indicando in tale caso la tipologia e la quota percentuale
del part-time, nonche’ l’eventuale amministrazione di provenienza,
ivi inclusa la relativa qualifica funzionale o area professionale, la
spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere, fornendo,
altresi’, dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal
presente decreto.
Il presente decreto sara’ inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Dato a Roma, addi’ 28 agosto 2009
NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione
Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2009
Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 8, foglio n. 369

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-09&task=sommario&numgu=235&tmstp=1255247683567

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