Parere legale motivato di diritto penale – concorso di persone nel reato, concorso eventuale, concorso anomalo, aberratio delicti concorsuale,- OMICIDIO-

TIZIO legato a CAIO da un rapporto di amicizia, gli riferisce l’intenzione di punire SEMPRONIO, a causa di un torto ricevuto dallo stesso, quindi prende una pistola carica, chiede a CAIO di accompagnarlo a casa di SEMPRONIO, incaricandolo di controllare la zona.
TIZIO precisa a CAIO l’intenzione di volerlo ferire ad una gamba.
Giunti in prossimità dell’abitazione di SEMPRONIO, incontrano MEVIO giovane fratello di CAIO.
Allo stesso riferiscono genericamente che si recavano a casa di un conoscente per affari.
MEVIO si offre di accompagnarli.
Allo stesso gli è ordinato attendere per strada e di avvisarli se qualcuno fosse salito le scale del palazzo.
Quindi TIZIO entra in casa di SEMPRONIO, CAIO attende fuori dal pianerottolo, e MEVIO attende per strada nei pressi del portone dell’abitazione di SEMPRONIO.
Tra TIZIO e SEMPRONIO segue una accesa discussione.
TIZIO esplode tre colpi di arma da fuoco, verso SEMPRONIO ferendolo agli arti inferiori, e all’addome.
La ferita dell’addome risulta essere mortale, tanto da causarne il decesso.
Per omicidio s’intende la morte di una persona causata da un’altra persona fisica con dolo, colpa o preterintenzione.
L’interesse tutelato è la vita umana.
L’elemento oggettivo della fattispecie e che un uomo provochi in qualsiasi modo la morte di un altro uomo.
Il Codice prevede diverse specie di omicidio .
Nel caso vi sia un omicidio volontario, allo stesso possono contribuire, e partecipare più persone.

Il reato può essere commesso o da una sola persona o da due o più persone: in tale ultimo caso ricorre l’ipotesi del concorso di persone nel reato.

Le condotte “tipiche” integrano la fattispecie di concorso.

Le condotte “atipiche”( quelle non conformi alla condotta tipica monosoggettiva), al contrario non integrano la fattispecie di concorso.

Il concorso può essere a) concorso necessario (reati che non possono che essere commessi da più persone); b) concorso eventuale (reati che possono essere commessi da una o più persone).

Il concorso eventuale è disciplinato dall’art. 110 C.P., che stabilisce che il reato, anche se commesso da più persone, rimane unico ed indivisibile in quanto l’azione posta in essere da ciascuno dei concorrenti perde la sua individualità e confluisce nel risultato finale, per cui viene applicata la stessa pena per tutti i concorrenti.

Il concorso può essere a) materiale (tutti i concorrenti pongono in essere la fase ideativi e quella esecutiva); b) morale, (istigatore o determinatore del reato).

Tra gli elementi del concorso ricordiamo la volontà di cooperare nel reato, ovvero che ciascuno dei concorrenti sia consapevole di cooperare con altri alla realizzazione di un reato, anche se non vi è un previo accordo.

L’elemento soggettivo del concorso consiste nella coscienza e volontà di concorrere con altri alla realizzazione del reato, e richiede innanzi tutto la coscienza e volontà di tutti gli elementi costitutivi di tutta la fattispecie monosoggettiva.

In tema di concorso di persone nel reato, anche la semplice presenza sul luogo dell’esecuzione del reato, purché non meramente casuale, è sufficiente ad integrare gli estremi della partecipazione criminosa, qualora sia servita a fornire all’autore del reato un maggiore senso di sicurezza, rivelando chiara adesione alla condotta delittuosa. (Cass. pen., sez. V 26-06-2009 n.26542).

L’attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento che fornisca un contributo, alla realizzazione dell’altrui proposito criminoso (Cass. pen., sez. V 19-06-2009 n. 25894).

Le sezioni unite della cassazione affermano in merito che è sufficiente che vi sia la coscienza del contributo fornito all’altrui condotta (Cass. pen., sez. Unite 03-05-2001 n. 31).

È statisticamente riscontrabile, e logicamente comprensibile, che la realizzazione plurisoggettiva di un reato aumenta le possibilità che in sede esecutiva si verifichi per taluno dei concorrenti una divergenza fra quanto da lui voluto e quanto oggettivamente realizzato dagli altri.

Quando in sede esecutiva si verifichi un errore che cagiona un evento diverso da quello voluto si verifica il caso del reato aberrante (aberratio delicti).

Si tratta di una sorta di “aberratio delicti concorsuale”.

Detta aberratio trova applicazione solo in presenza dei seguenti presupposti: 1) la sussistenza di un nesso causale fra la condotta, ed il fatto diverso realizzato; 2) l’assenza di dolo, rispetto al fatto diverso; 3)la necessaria presenza di un nesso psichico, individuato nella “prevedibilità” del reato realizzato non voluto, che deve potersi rappresentare come uno “sviluppo logicamente prevedibile” di quello voluto.

Sorge quindi un differente titolo di responsabilità.

In altre parole, del reato diverso risponderanno anche i concorrenti che non l’hanno voluto, a condizione che il reato diverso fosse uno sviluppo logicamente prevedibile dell’azione.

Il concorso eventuale è disciplinato dall’art. 110 C.P., e da luogo ad una forma di responsabilità anomala, perché ad una imputazione di natura sostanzialmente colposa, corrisponde una responsabilità a titolo di dolo.

L’art. 116 c.p. prevede, infatti, che “qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l’evento è conseguenza della sua azione od omissione. Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave”.

In concreto nel caso il reato diverso è più grave di quello voluto la pena è diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave (art. 116 comma 2° c.p.).

Naturalmente, secondo la Cassazione, il concorrente che non voleva il reato diverso più grave, era certo che questo, pur in astratto prevedibile, non si sarebbe verificato; se viceversa egli riteneva probabile il suo verificarsi e se ne assumeva il rischio, egli risponderà di concorso vero e proprio e non avrà diritto a nessuna riduzione della pena applicandosi l’art. 110 C.P. (concorso pieno), senza alcuna riduzione di pena.

Detto principio è affermato anche nella sentenza della Cass. pen., sez. I del 17-11-2006 n. 37940.

Infatti è ribadito che la responsabilità per concorso anomalo è ravvisabile solo quando l’evento diverso più grave di quello voluto dal compartecipe costituisca uno sviluppo logicamente prevedibile quale possibile conseguenza della condotta concordata non interrotta da fattori accidentali e imprevedibili.

Quindi l’evento diverso non deve essere voluto neanche sotto il profilo del dolo alternativo od eventuale, perché altrimenti sussisterebbe la responsabilità di cui all’art. 110 cod. pen..
Infatti se l’evento sia stato previsto come certo o come altamente probabile non può
prospettarsi l’ipotesi di cui all’art. 116 cod. pen..( Cass. pen., sez. I 27-03-2008 n. 12954 ).

A parere di chi scrive CAIO risponderà di concorso pieno applicandosi l’art. 110 C.P., e non potrà vedere diminuita la pena pur volendo il reato meno grave.

Infatti CAIO aveva certamente in astratto previsto il reato diverso più grave, ritenendolo probabile il suo verificarsi e se ne assumeva il rischio.

Egli quindi risponderà di concorso vero e proprio e non avrà diritto a nessuna riduzione della pena (art. 110 C.P.).

Certamente CAIO ha contribuito materialmente all’esecuzione, ed alla programmazione, dell’evento criminoso, cooperando nel reato, consapevolmente, e coscientemente.
Conosceva tutti gli elementi del reato, ovvero a)la volontà di TIZIO di gambizzare SEMPRONIO, b) che TIZIO possedesse un’arma da fuoco; c) che la stessa arma sarebbe stata usata da TIZIO ; d) ed ha accettato di partecipare alla realizzazione del reato, accompagnando TIZIO alla casa di SEMPRONIO; f) ed accettando di controllare la zona, agevolando l’esecuzione del reato da parte di TIZIO, dandogli un maggiore senso di sicurezza, rivelando così una chiara adesione alla condotta delittuosa..

Quindi l’azione posta in essere da CAIO confluisce nel risultato finale dell’omicidio di SEMPRONIO ed è prevedibile l’ applicazione della stessa pena inflitta a TIZIO, ovvero omicidio volontario.

Sempre a parere di chi scrive la responsabilità di MEVIO è diversa da quella del fratello CAIO.

Infatti la condotte di MEVIO è certamente“atipica”, non integrano la fattispecie di concorso, perché priva dell’elemento soggettivo.

MEVIO ha si contribuito materialmente all’esecuzione dell’evento criminoso, attendendo per strada nei pressi del portone dell’abitazione di SEMPRONIO cooperando nel reato, ma non era consapevole e non conosceva la volontà di TIZIO di gambizzare SEMPRONIO, cosi come non conosceva che TIZIO possedesse un’arma da fuoco e che la stessa sarebbe stata usata contro SEMPRONIO.

Nei confronti di MEVIO nessuna responsabilità può essere ascritta, ne di concorso eventuale (art. 110 C.P), ne di concorso anomalo (art. 116 c.p), per mancanza dell’elemento psicologico.

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