Parere offerto dal dott. Domenico CIRASOLE
La questione giuridica in esame vede interessati Caio e Sempronio unitamente ad altri loro colleghi, che esponevano di esser tutti ex dirigenti di cancelleria addetti a vari Tribunali.
Gli stessi esponevano che era stato pubblicato il CCNL per il comparto e che era stato infine pubblicato il vero e proprio bando di concorso per 500 posti.
Caio e Sempronio unitamente ad altri avevano presentato domanda, ma erano stati esclusi dal concorso poiché erano nel frattempo cessati dal servizio.
Gli stessi contestano l’esclusione rappresentando che la tardiva domanda era stata determinata soltanto dal ritardo del Ministero nel bandire il concorso, e chiedono il loro diritto a partecipare al concorso per 500 posti livello, nonché annullare e/o revocare i provvedimenti di loro esclusione dal concorso , ovvero ordinare al Ministero di procedere a nuovo scrutinio o, in alternativa, annullare e/o revocare la graduatoria approvata per i 500 posti .
In generale deve ribadirsi che, in materia di giurisdizione nelle controversie concorsuali di pubblico impiego per l’attribuzione ai dipendenti della qualifica superiore la fattispecie è rimessa alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Dove il concorso interno riguardi la progressione verso una qualifica superiore della stessa area ovvero verso una qualifica superiore tout court, in tal caso la giurisdizione è del giudice ordinario.
Vi è quindi un carattere residuale, eccezionale, limitato della giurisdizione del giudice amministrativo in materia di concorsi pubblici interni per il passaggio di qualifica (Cass., sez. un., 23 aprile 2008, n. 10459; id, 28 novembre 2005, n. 25042).
Dunque la corte ha ribadito l’applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, nel riservare alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Mentre assegna al giudice ordinario le controversie attinenti a concorsi interni che comportino il passaggio da una qualifica ad un’altra nell’ambito della stessa area (Cass., sez. un., 4 giugno 2007, n. 13049).
Detto ciò l’amministrazione che ha bandito il concorso in esame, lo ha comunque circoscritto ad un’ipotesi di mobilita verticale, ovvero da una qualifica ad un’altra superiore.
In detta fattispecie in materia di controversie nel lavoro pubblico privatizzato – come già ricordato – la giurisdizione è del giudice ordinario. (Cass. civ. Sez. Unite, 25-05-2010, n. 12764).