a cura del dott. Domenico CIRASOLE
La questione giuridica in esame vede interessata la sig.ra CAIA, quale coniuge superstite (vedova) che aveva contratto nuove nozze celebrando solo il rito religioso e riuscendo, perciò a mantenere la pensione di reversibilità.
La signora CAIA dopo anni decide di provvedere alla trascrizione nei registri dello Stato civile del matrimonio religioso.
La conseguenza è stata la perdita del diritto alla reversibilità, diritto perso sin dal momento della trascrizione del matrimonio religioso, con conseguente perdita del diritto alla pensione di reversibilità sin dalla celebrazione dello stesso rito religioso.
In virtù di detto principio, l’ Inps ha provveduto al recupero di tutte le rate di pensione di reversibilità versate alla sig.ra CAIA, successivamente al matrimonio religioso, che poi è stato trascritto nei registri dello Stato civile.
Detta richiesta di recupero delle somme versate è giustificata dalla L. 25 marzo 1985, n. 121, art. 8, comma 5 che dispone: “Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l’ufficiale dello stato civile, per qualsiasi ragione, abbia effettuato la trascrizione oltre il termine prescritto”.
Inoltre il successivo comma 6 della legge stabilisce: “La trascrizione può essere effettuata anche posteriormente su richiesta dei due contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l’opposizione dell’altro, sempre che entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione, e senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi”.
Il principio che traspare dalle norme citate è che il matrimonio religioso a seguito della trascrizione ha effetti civili dal momento della celebrazione.
Detto principio non soffre deroga in caso di trascrizione tardiva, con applicazione della retroattività degli effetti civili, al momento del matrimonio religioso, sia nei confronti dei coniugi che dei terzi, ovvero a tutti gli effetti.
La retroattività degli effetti della trascrizione tardiva determina a) il venir meno dello stato vedovile dal momento della celebrazione del matrimonio religioso, b) il venir meno del diritto del coniuge superstite alla pensione di reversibilità del coniuge defunto, poiché, ai sensi del D.L.Lgt. 18 gennaio 1945, n. 39, art. 3 il diritto alla pensione di reversibilità cessa per sopravvenuto matrimonio.
Affermati questi due principi sembra facile comprendere la pretesa dell’Inps, e l’intenzione di denunciare, da parte della Sig.ra CAIA, per la violazione della L. 25 marzo 1985, n. 121, art. 8, comma 1 e del D.L.Lgt. 18 gennaio 1945, n. 39.
Difatti una volta che lo stato vedovile è venuto meno, viene meno anche il diritto alla pensione di reversibilità, dal momento in cui ha effetto la celebrazione del nuovo matrimonio.
Tale momento, per effetto della retroattività della trascrizione, retroagisce ai momento della celebrazione, sicchè da questo momento la pensione non è più dovuta.
Ciò legittima l’Inps, ad agire per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate alla sig. CAIA (Corte Cass. sez. lav. 21 aprile 2010 n. 9464).