a cura del dott. Domenico CIRASOLE
La questione giuridica in esame, vede interessato il sig TIZIO che avrbbe telefonato nottetempo alla moglie, CAIA, dicendole tra l’altro "sei finita".
La vicenda si iscriveva nel contesto di una separazione personale, con contrasti tra i coniugi.
La telefonata era stata effettuata "oltre la mezzanotte", con l’intento di contestare alla moglie il fatto che non gli aveva consentito di vedere il figlio, sollecitando il suo rispetto degli impegni.
Secondo TIZIO la telefonata non era dettata dall’intento d’interferire nella sfera di libertà della ex-moglie ma era stata fatta allo scopo di chiedere informazioni sul figlio, SEMPRONIO, che avrebbe dovuto incontrarsi con il padre il giorno precedente senza che ciò fosse avvenuto , infatti il ragazzo era stato portato al mare dalla madre.
La telefonata a quell’ora era a parere della sig.ra CAIA, idonea a disturbare il sonno e rendeva evidente l’intento di molestare.
Detto comportamento è sanzionato dall’art. 660 c.p. i quali elementi costitutivi sono la "petulanza" ovvero il "biasimevole motivo".
Nella fattispecie in esame, l’ora in cui era stata effettuata la telefonata, attorno alla mezzanotte, dimostrava sia l’obiettiva molesta intrusione in ore riservate al riposo sia l’evidente intenzione del ricorrente di molestare la moglie piuttosto che di vedere il bambino, che a quell’ora avrebbe dovuto dormire.
Dunque tale comportamento è da ritenersi tanto a parere di chi scrive tanto petulante biasimevole, avendo come unico fine, appunto dell’unico biasimevole motivo di recare molestia (Cass. pen. 05-01-2010, n. 36).