Parere legale motivato di diritto civile.La maggiorazione del contributo fisso di mantenimento, legata alla crescita del figlio.

a cura del dott. Domencio CIRASOLE

La questione giuridica in esame vede interessato il sig. SEMPRONIO, resistere alla revisione delle condizioni della separazione consensuale omologata, proposta dalla sig.ra CAIA.
SEMPRONIO aveva inizialmente concordato l’importo della somministrazione in lire 300.000, tali accordi separatizi in merito al contributo in argomento, prevedevano un annuale aggiornato in proporzione agli aumenti stipendiali del sig. SEMPRONIO.
Infatti, lo stesso SEMPRONIO aveva spontaneamente e gradualmente aumentato l’importo per poi invece, ridurre il suo apporto.
Tale comportamento era dovuto al presumibilmente dissenso dall’iniziativa del figlio d’iscriversi all’università.
Gli accordi separatizi, all’epoca della separazione consensuale, avevano valutato le esigenze economiche del figlio della coppia, che allora aveva due anni, mentre ora aveva più di venti e frequentava l’università.
Dette esigenze economiche dovevano ritenersi certamente aumentate, e comportavano l’aumento del contributo economico dovuto dal sig. SEMPRONIO per il mantenimento del figlio delle parti (oltre rivalutazione annuale in base Istat) ormai maggiorenne, con lei convivente e non economicamente autonomo.

SEMPRONIO era proprietario dell’immobile in cui abitava (oltre che della quota di altro immobile), e dopo la separazione non vi era stato alcun peggioramento delle condizioni economiche dello stesso.
La maggiorazione del contributo fisso di mantenimento, consegue all’aumento delle esigenze economiche ordinarie del figlio ormai maggiorenne, verificando, sempre ineccepibilmente, anche la perdurante assenza di indipendenza economica da parte del ragazzo, ancora dedito agli studi universitari, e per plausibili ragioni, in luogo diverso da quello di residenza.
D’altra parte detto aumento delle esigenze del figlio a) è notoriamente legato alla sua crescita, anche in termini di bisogni alimentari, ed allo sviluppo della sua personalità in svariati ambiti, ivi compreso quello della formazione culturale e della vita sociale, b) non ha bisogno di specifica dimostrazione (Cass. 2007/17055) e c) di per sé legittima (Cass. 2006/10119), pure in mancanza di evoluzioni migliorative delle condizioni patrimoniali del genitore tenuto alla contribuzione ( Cass. civ., Sez. I, Sent. 13 gennaio 2010, n. 400).
Conclusivamente in occasione della revisione delle condizioni della separazione consensuale, a parere di chi scrive, sembra inevitabile l’aumento del contributo fisso di mantenimento legato alla crescita del figlio.

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