a cura del dott. Domenico CIRASOLE
La questione giuridica in esame vede interessato CAIO, proprietario di un’autovettura parcheggiata in un posto riservato a portatori di handicap, che esponeva una fotocopia in bianco e nero di un permesso per invalidi.
Detto permesso era stato rilasciato al padre, già deceduto da tempo.
Dall’art. 489 c.p. si evince che chiunque fa uso di un falso, soggiace, alle pene stabilite.
La corte di cassazione in merito a casi analoghi si è ripetutamente espressa ( Cass. Civ. Sez. V n. 5401/2004 ; Cass. Civ. Sez. V n. 14308/2008).
Afferma la Corte che se la riproduzione fotostatica apparisse e venisse utilizzata come documento originale, mediante occultamento delle caratteristiche di quest’ultimo, o costituisse un fotomontaggio con l’apparenza di atto originale, i detti casi la contraffazione e/o l’uso sarebbero penalmente sanzionabili solo se la “copia” del documento “vero” si presenti con caratteristiche tali, da volere sembrare come l’ originale, averne l’apparenza, e venga usata come originale.
Una tale situazione, di rilievo penale, si sarebbe potuto ritenere solo se la “copia” fosse stata realizzata a colori, in modo del tutto simile all’originale, così da apparire prima facie come originale.
In tal caso è ravvisabile il reato di falsità materiale del privato in autorizzazioni amministrative ex articoli 477 e 482 c.p. ovvero, in difetto di prova dell’essere il soggetto, l’autore materiale della contraffazione, il reato di uso di atto falso ex articolo 489 c.p. (Cass. Pen. 22578/2010).
Viceversa nel caso di specie la fotocopia era stata realizzata in bianco e nero, pertanto non poteva simulare l’originale.
Era chiara la sua natura di riproduzione fotostatica.
Dunque detta fotocopia non è atto "falso", ma di mera fotocopia, che come tale non ha natura né di contraffazione né di falsificazione dell’atto vero, il cui uso pertanto non può costituire il reato sanzionato dall’art. 489 c.p. (cass. Pen. 22578/2010).
Infatti, CAIO che si avvale, pur se a fini di profitto, della riproduzione fotostatica di permesso di parcheggio per invalidi, non integra alcun reato di falso, poiché una mera riproduzione fotostatica è atto privo di rilevanza e, come tale, inidoneo a produrre effetti giuridici di qualsiasi genere.
Diversamente se la fotocopia fosse stata autenticata, era configurabile il reato previsto dall’articolo 492 c.p..
All’evidenza, per CAIO residua solo i profili di una mera violazione amministrativa per divieto di sosta in una zona consentita solo ai legittimi possessori di un permesso per invalidi.