a cura del dott. Domenico CIRASOLE
La questione giuridica in esame vede interessati i genitori e la sorella di TIZIO, ventenne che moriva mentre lavorava alle dipendenze della ditta VENUSIO&C. s.n.c..
La VENUSIO&C. s.n.c. era assicurata dalla VENEZIA ASSICURAZIONI s.p.a..
I genitori e la sorella possono avanzare domanda risarcitoria (iure hereditatis) del danno morale, patrimoniale e biologico.
La sorella si era sposata già da oltre un anno, trasferendosi col marito in un’altra città.
Condizione questa che non può limitare, o far presumere l’assenza di dolore per la tragica perdita del suo unico fratello, di così giovane età, insieme al quale era cresciuta e vissuta sino all’anno prima.
Infatti, tale dolore non può essere stato per lei meno intenso per il solo fatto che da un anno abitava sotto un altro tetto (Cass. civ. Sez. III, Sent., 26-01-2010, n. 1529).
Il danno morale può essere riconosciuto anche in relazione ad un’ipotesi di responsabilità contrattuale pur se nei limiti di recente fissati da Cass., sez. un., n. 26972/2008.
Il danno patrimoniale patito dai genitori va calcolato equitativamente (1226 c.c.), e non aritmeticamente, considerato il reddito del defunto, ed il rilievo che la capacità lavorativa di un giovane di venti anni è in fase di rafforzamento.