a cura del dott. Domenico CIRASOLE
La questione giuridica in esame vede interessata la società STELLA, con sede in ROMA, in , merito alla prestazione di una garanzia.
Detto contratto era stato concluso dal direttore e legale rappresentante della società STELLA, che aveva garantito la società CELLULA, in relazione a fatture scadute e non pagate dalla società ARABIA.
La società CELLULA (fornitrice) aveva chiesto il pagamento dei relativi importi, con due diffide comunicate alla debitrice ARABIA ed alla società STELLA quale garante.
La società STELLA provvedeva a comunicare la nullità del contratto di fideiussione omnibus alla luce del testo novellato dell’art. 1938 c.c., e deduceva che in ogni caso le parti ne avevano concordato la risoluzione (come da documentazione allegata).
Ciò detto è da premettere che la proposta diretta a concludere, un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile (ex art. 1333 c.c.), e tale atto produce effetto dal momento in cui la parte ne è a conoscenza (art. 1334 c.c.), e la si reputa conosciuta dal momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario (art. 1335 c.c.).
Dunque il contratto concluso dal direttore e legale rappresentante della società STELLA, che aveva garantito la società CELLULA, in relazione a fatture scadute e non pagate dalla società ARABIA, è da ritenersi presumibilmente valido dal momento in cui la società a sottoscritto il contratto.
Ovviamente la società STELLA, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, aveva l’obbligo di comportarsi secondo buona fede (art.1337 c.c.), e qualora avesse avuto conoscenza delle cause di invalidità del contratto, avrebbe dovuto dare notizia alla la società CELLULA (art. 1338 c.c.).
In caso contrario è tenuta a risarcire il danno risentito dalla stessa società CELLULA, per aver confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto.
Infatti, la stessa società CELLULA, aveva confidato nel contratto stipulato con la società STELLA, in relazione alla garanzia assunta per le fatture scadute e non pagate dalla società ARABIA.
La garanzia non è stata prestata, a causa della nullità del contratto di fideiussione (art. 1938 c.c), comunicata dalla stessa società STELLA.
Detto contratto di fideiussione, dalla società STELLA, predisposto con schema negoziale, e in seguito inviato e recepito dalla società CELLULA, doveva essere interpretato sin dal sorgere, quale fideiussione atipica, che avrebbe dovuto condurre alla qualificazione del contratto stipulato come una fideiussio indemmitatis (art. 1362 c.c.).
E comunque, in relazione alle obbiettive incertezze in merito alla natura giuridica ed alla qualificazione del rapporto di patronage, doveva prevalere il principio della sua conservazione e non quella della invalidazione per nullità (art. 1367 c.c.).
Tutto ciò premesso, la società STELLA aveva una vasta esperienza, in ordine alle garanzie atipiche con lettera di patronage, disciplinato secondo le regole del diritto vigente italian.
Infatti, era certamente a conoscenza del principio generale di garanzia in merito alla previsione del limite dell’importo massimo di legge.
La parte proponente (società STELLA) ha correttamente qualificato il rapporto negoziale sotto la figura tipica di una fideiussione – di guisa che la regola dell’art. 1938 è stata applicata come regola iuris – ma doveva dar conto che a tale norma, pur essendo inserita nella disciplina tipica dell’istituto della fideiussione, si applicava il principio generale (suscettibile di valenza generale anche per le garanzie personali atipiche e tra queste quelle di patronage) che presuppone un obbligazione o clausola condizionale futura, e deve obbligatoriamente, prevedere l’importo massimo garantito, pena la nullità del contratto per contrarietà a precetto imperativo (Cassazione civile Sez. III, 26-01-2010, n. 1520).
In altri termini la società STELLA, con esperienza comprovata nell’ambito delle fideiussioni, anche atipiche, avrebbe dovuto, considerata la natura dell’obbligazione (condizionale futura), prevedere l’importo massimo garantito(Cass. 13 aprile 2000 n. 4801 e 9 marzo 2005 n. 5166).
Sulla base di tali puntualizzazioni, le conseguenze della nullità del contratto, a causa del vizio denunciato ( mancanza dell’importo massimo garantito nella predisposizione dello schema negoziale, da parte della società STELLA) sulla base di quanto afferma l’art. 1370 c.c., 1375 c.c., e il 1338 c.c., e a parere di chi scrive, sono a carico della società STELLA, che è tenuta a risarcire il danno, risentito dalla società CELLULA, per aver confidato senza sua colpa, nella validità del contratto di garanzia, tra le parti stipulato.
La società CELLULA, non dovrebbe sopportare le conseguenze della nullità di un contratto di garanzia, nel quale aveva confidato.
Difatti la nullità del contratto è stata conseguenza dell’erronea predisposizione dello schema negoziale proposto dalla società STELLA alla società CELLULA.
Concludendo la società STELLA deve farsi carico delle rispettive conseguenze.