La questione giuridica in esame vede interessato il sig. TIZIO nelle more del procedimento fallimentare, vede riceversi un decreto del giudice delegato del Tribunale ROMA che autorizzava il curatore ad acquisire all’attivo del fallimento dello stesso TIZIO, beni immobili costituiti in fondo patrimoniale.
Il provvedimento, a seguito di un prima lettura, può trovare conferma, dovendo prevedersi che trattandosi del fallimento di un solo coniuge, l’acquisizione dei beni avrebbe dovuto essere limitata alla quota di pertinenza.
Ma una lettura più attenta delle norme è ravvisabile violazione degli artt. 46 l.f., 170 c.c., per il fatto che i beni del fondo patrimoniale non sarebbero compresi nel fallimento, in quanto rappresentativi di un patrimonio separato destinato al soddisfacimento di specifici scopi, e la relativa acquisizione sarebbe preclusa dal disposto di cui all’art. 46 n. 3 l.f..
E’ da evidenziare, come i vincoli di inalienabilità e inespropriabilità disposti con riferimento al fondo patrimoniale, risultino identici, sia nei rispettivi fini perseguiti (garantire un substrato patrimoniale alla famiglia), sia lo strumento a tal fine predisposto (consistente nella predisposizione di un patrimonio separato costituito da un complesso dì beni determinati, assoggettati ad una speciale disciplina di amministrazione ed a limiti di alienabilità ed espropriabilità).
La giurisprudenza, pur non avendo affrontato la questione dalla angolazione sopra indicata ha comunque escluso che i beni facenti parte del fondo patrimoniale, in quanto costituenti un patrimonio separato, siano compresi nel fallimento (C. 00/8379, C. 90/11449).
Detto principio è presente nell’art. 46, n. 3, l.f. dal D.L.gvo 2006, n. 5, con la quale fra l’altro il richiamo al patrimonio familiare è stato sostituito con quello relativo al fondo patrimoniale.
Infine dalla previsione contenuta nell’art. 155 l.f., come modificato dal D.L.gvo 2006, n. 5, conferma il principio della non confondibilità di beni deputati al soddisfacimento di specifiche esigenze (beni facenti parte del fondo patrimoniale), con gli altri beni dell’imprenditore fallito (Cass. civ., Sez. I, Sentenza 22 Gennaio 2010 , n. 1112).
Concludendo, i beni del fondo patrimoniale sono esclusi dal fallimento, anche se anteriore al d.lgs. 5/2006, e dunque il decreto del giudice delegato del Tribunale ROMA che autorizzava il curatore ad acquisire all’attivo del fallimento dello stesso TIZIO, beni immobili costituiti in fondo patrimoniale, può essere impugnato in virtù delle ultime decisione della cassazione (Cass. civ., Sez. I, Sentenza 22 Gennaio 2010 , n. 1112).