a cura del dott. Domenico CIRASOLE
La questione giuridica vede interessato l’ingegnere SEMPRONIO, che per ottenere il pagamento dei compensi professionali di architetto vantati nei confronti di terzi, da incarico all’avvocato MEVIO che ha promosso un giudizio ordinario, invece di ricorrere al procedimento monitorio che avrebbe garantito un sollecito soddisfacimento del credito.
A parere di chi scrive, la scelta processuale del legale, può costituire fonte di responsabilità professionale, dando luogo al risarcimento del conseguente danno.
Infatti, il legale difensore di SEMPRONIO, ha agito in contrasto con l’art. 1176, che prevede la diligenza del buon padre di famiglia nell’adempiere l’obbligazione, e ha violato del dovere di diligenza professionale (art. 2236 c.c.).
E’ evidente il danno arrecato al rappresentato nella circostanza che, fatto ricorso al procedimento monitorio, sarebbe stato agevole ottenere la provvisoria esecuzione ove le controparti avessero proposto opposizione, quindi il soddisfacimento del credito senza attendere i tempi lunghi del procedimento ordinario (Cass. civ., Sez. VI, Ord. 26 luglio 2010, n. 17506).
In altri termini il cliente avrebbe conseguito ove il professionista avesse scelto il procedimento monitorio, un diverso risultato, la diversa scelta dell’avvocato avrebbe comportato il soddisfacimento del credito senza attendere i tempi lungi del procedimento ordinario.