Parere legale. Risarcibilità d’infortunio in itinere, in caso di scelta obbligata.
A cura del dott. Domenico CIRASOLE
Il caso giuridico in esame vede interessato SEMPRONIO, lavoratore della società ALFA S.p.A., che mentre si recava al lavoro, era stato costretto a percorrere una strada più pericolosa per entrare in azienda, in quanto erano ostruite le altre vie di transito.
A causa di detta scelta, mentre percorreva questa stradina dissestata, subiva un incidente, che causava una invalidità temporanea.
Se SEMPRONIO avesse percorso la strada abituale invece della stradina dissestata e con elevate pendenze non si sarebbe verificato alcun infortunio.
Detto infortunio a parere di chi scrive è da ritenere "in itinere" anche se il lavoratore ha scelto la strada più pericolosa.
La scelta di percorrere, tra due alternative di accesso al posto di lavoro, quella più pericolosa mettendosi in una situazione di grave rischio era imputabile a una scelta assolutamente obbligata e non riconducibile alla volontà del singolo.
Il concetto di rischio elettivo del lavoratore è invece un’azione irragionevole e come tale non preclude il risarcimento per l’infortunio in itinere.
In questa fattispecie si può parlare di imprudenza ma non rischio elettivo.
"Il rischio elettivo, quale limite all’indennizzabilità degli infortuni sul lavoro, si ravvisa in presenza di un comportamento abnorme, volontario e arbitrario del lavoratore, tale da condurlo ad affrontare rischi diversi da quelli inerenti alla normale attività lavorativa" (Cass. civ., Sez. lav., Sentenza 18 Maggio 2009 , n. 11417).
Concludendo, nel caso in esame, l’Inps, a parere di chi scrive, dovrebbe accogliere la richiesta avanzata da SEMPRONIO.