A cura del dott. Domenico CIRASOLE
La questione giuridica in esame vede interessati TIZIA e SEMPRONIO che avevano organizzato un weekend a Parigi per sé e per i loro figli di 1 e 3 anni, unitamente ai nonni materni CAIO e MEVIA.
Prenotavano un volo A/R con VOLARE-GAMMA S.p.A. sulla tratta Milano Malpensa – Parigi Charles de Gaulle.
Pur avendo stipulato il contratto con VOLARE-GAMMA S.p.A., di fatto il vettore fu VOLARE-BETA S.p.A., in virtù di convenzione tra le due Compagnie.
Alla data del previsto rientro, all’aeroporto veniva comunicato che il volo era stato soppresso, senza ulteriori motivazioni.
A seguito di lunghe discussioni il Sig. SEMPRONIO, riusciva ad ottenere l’imbarco su altro volo i figli, di cui uno febbricitante ed i nonni materni CAIO e MEVIA.
Nonostante vi fosse disponibilità di posti, fu negato l’imbarco ai genitori TIZIA e SEMPRONIO.
I Sig. TIZIA e SEMPRONIO, furono costretti a trascorrere la notte in un albergo vicino.
Soltanto il giorno seguente, furono imbarcati su un volo per rientrare in Italia.
Dalla descrizione del fatto,a parere di chi scrive, emerge la responsabilità del vettore della compagnia Aerea nella causazione del disagio subito da TIZIA e SEMPRONIO, principalmente, per non aver concesso a tutta la famigli di viaggiare unitamente, in presenza del comprensibile allarme dei genitori per il figlioletto febbricitante.
Il viaggio che avrebbe dovuto essere un motivo gioioso sia per i nonni che per i genitori e per i nipotini, di trascorrere un weekend tutti insieme, in modo spensierato si è risolto in uno stato di ansia e preoccupazione.
A parere di chi scrive i coniugi hanno subito un danno emergente in ragione del pernottamento e del taxi, ed un danno esistenziale, risarcibile dalla compagnia aerea (vettore).
Concludendo, a parere di chi scrive è risarcibile, a titolo di danno esistenziale, lo stato d’ansia provocato dall’impossibilità di viaggiare con la propria famiglia qualora tale disagio si presenti causalmente collegato ad un inadempimento contrattuale del vettore aereo( ex artt. 2043, 2059 c.c.).