A cura del dott. Domenico CIRASOLE
La questione giuridica in esame, vede interessato MEVIO, quale dipendente di Pubblica Amministrazione (P.A.), che aveva alterato il registro delle presenze, facendosi figurare presente in ufficio, quando in realtà non lo era.
L’assenza dall’ufficio che comunque furono limitate a poche ore, nei giorni 22, 23 e 30 marzo.
A parere di MEVIO, le assenze, riferite (poche ore nei giorni 22, 23, e 30), furono causate da sprezzi, incomprensioni, discussioni, avvenute con gli altri dipendenti, presenti nell’ufficio, nonchè con il responsabile dello stesso ufficio.
MEVIO in tali giorni, a seguito dei non buoni rapporti con gli altri dipendenti, si allontanava dal proprio ufficio, e di ciò, ne sono testimoni gli altri dipendenti.
Ma, questa testimonianza è inficiata proprio dai non buoni rapporti che MEVIO aveva con gli altri dipendenti dell’ufficio.
Può, a parere di chi scrivere, nella fattispecie in esame, configurarsi il delitto di truffa (art. 640 c.p.) continuata (art. 81, comma 1° c.p.) aggravata (art. 61 n.9 c.p.).
Ciò è confermato dalla costante giurisprudenza che statuisce che la falsa attestazione del pubblico dipendente circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, è condotta fraudolenta, idonea oggettivamente ad indurre in errore l’amministrazione di appartenenza circa la presenza sul luogo di lavoro, ed è dunque suscettibile di integrare il reato di truffa aggravata, ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che siano da considerare, come nel caso concreto, economicamente apprezzabili (Cass. Penale 24-08-2010, n. 32290; Cass. 6.10.06 n. 34210; Cass. 2, 16.3.04 n. 19302).
Mentre a parere di chi scrive non può ascriversi al comportamento di MEVIO il delitto di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale (art. 476 c.p.), rilevando che i registri delle presenze non hanno la qualità di atti pubblici (art. 2699 c.c.).
Inoltre la circostanza che le assenze dall’ufficio, furono limitate a poche ore, sembra a parere di chi scrive, possa consentirsi l’applicazione "dell’attenuante del valore lieve" (art. 62 n.4 c.p.) e l’aver agito in stato d’ira (art. 62, n 2 c.p.).