Parere legale. E’ opponibile la multa per eccesso di velocità, ovvero per non rispetto del colore rosso del semaforo, se rilevata con auto- velox, e in senza di agenti sul posto.

La questione giuridica in esame vede interessato MEVIO che si vede recapitare, l’accertamento della violazione dell’art. 146 C.d.S., comma 3, in base a documentazione fotografica.
A parere di chi scrive MEVIO può proporre opposizione avverso, tale contestazione chiedendo l’annullamento del verbale, sul rilievo che l’accertamento, effettuato in maniera non conforme alle disposizioni ministeriali, non può essere utilizzato quale prova della violazione contestata.
E’ da premettere che, in base al D.M. 18 marzo 2004 che ha approvato il documentatore fotografico d’infrazioni commesse da veicoli ad intersezioni regolate da semaforo, occorre che siano scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi, "di cui uno all’atto del superamento della linea di arresto e l’altro quando il veicolo in infrazione si trova al centro dell’intersezione controllata".
Dalle fotografie prodotte al sig. MEVIO, non risulta che l’auto sanzionata sia stata fotografata all’atto del superamento della linea d’arresto, ma subito dopo il superamento di detta linea.
Inoltre occorre rilevare che nessun accertatore era presente sul posto e nessun agente era impegnato nel funzionamento dell’apparecchio foto-documentatore.
La giurisprudenza con indirizzo costante (Cass. civ. Sez. II, Sent., 28-12-2009, n. 27414;Sez. 2, 11 aprile 2006, n. 8465 ; Sez. 2, 11 gennaio 2008, n. 558) – ha precisato che, in tema di violazioni del codice della strada, le condizioni che in caso di rilevamento della velocità a mezzo di apparecchiatura tipo auto- velox consentono la contestazione differita dell’infrazione, non ricorrono nella diversa ipotesi in cui, l’attraversamento di un incrocio con luce semaforica rossa sia constatato a mezzo di apposita apparecchiatura fotografica.
Infatti, in quest’ultimo caso, l’assenza non occasionale di agenti operanti non appare consona all’utilizzazione di un apparecchio di rilevamento automatico, nè appare superabile alla luce del disposto dell’art. 384 reg. esec. C.d.S., atteso che tale norma è di natura regolamentare e secondaria rispetto alla disposizione legislativa, che prevede comunque come regola generale la contestazione immediata, e non contempla affatto l’assenza di agenti sul posto. D’altra parte, l’istituzionale rinuncia alla contestazione immediata non è conforma alle possibili situazioni che in tali evenienze possono verificarsi (come ad es. nel caso di coda di veicoli che non consenta al mezzo che abbia legittimamente impegnato l’incrocio di attraversarlo tempestivamente) e che solo la presenza di un agente operante "in loco" può ricondurre nell’alveo della corretta applicazione delle disposizioni relative (Cass. civ. Sez. II, Sent., 28-12-2009, n. 27414).
Concludendo, MEVIO può proporre opposizione alla contestazione ricevuta, in merito al rilevamento della velocità a mezzo di apparecchiatura tipo auto- velox.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *